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Uguaglianza e non discriminazione in Spagna: le novità della Ley 15/2022.

Attualità - Francesca Pollicino - 5 Settembre 2022

Le politiche di inclusione, non discriminazione e parità di trattamento sono al centro degli interessi del governo spagnolo e la nuova Ley n. 15/2022 del 12 luglio 2022 lo conferma. Questa legge, oltre a migliorare l’attuazione delle prescrizioni imposte dall’Unione Europea con le (ormai storiche) direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE, nasce con l’obiettivo di racchiudere in un solo atto normativo l’intera disciplina antidiscriminatoria.

È di notevole interesse, in quanto contiene le definizioni fondamentali del diritto antidiscriminatorio, le garanzie e le tutele, e, inoltre, prevede un programma di azioni positive volte a sensibilizzare la popolazione alla lotta contro le discriminazioni per prevenire e per rendere le vittime consapevoli dei propri diritti. Ancora, notiamo che questa legge guarda al futuro: partendo dai retaggi del passato e dalle discriminazioni odierne, cerca di ipotizzare possibili nuove forme di discriminazione, legate specialmente all’utilizzo delle tecnologie. D’altronde l’evoluzione della nostra società esige una risposta ad ampio raggio e più efficace per superare l’odio e la discriminazione e promuovere un processo di apertura e rispetto della diversità che, in questi anni, ha portato al riconoscimento di nuovi diritti e alla previsione di nuovi strumenti che permettano a ciascuna persona di godere di questi in maniera effettiva.

I principali punti che si sviluppano in questa legge concernono la prevenzione, l’eliminazione di qualunque forma di discriminazione, l’applicazione trasversale della parità di trattamento nella formazione nell’esecuzione e nella verifica delle politiche pubbliche, la collaborazione tra la pubblica amministrazione e i servizi sociali, nonché tra associazioni ed enti territoriali sensibili a questa tematica, anche per favorire la corresponsabilità sociale davanti alle discriminazioni. Non bisogna dimenticare, infatti, che le disuguaglianze e le discriminazioni non toccano solo le vittime, ma la società intera.

All’art. 6 troviamo un chiaro e completo elenco delle definizioni concernenti le varie tipologie di discriminazione. Si parla di discriminazione diretta e indiretta, ma c’è anche una descrizione approfondita delle discriminazioni per associazione e per errore, come delle discriminazioni multiple e intersezionali, inizialmente non contenute nelle direttive europee di riferimento. Si definisce discriminazione anche la molestia e la molestia sessuale, nonché i comportamenti a sfondo ritrosivo. Si punisce ogni forma di segregazione e disuguaglianza dedicando uno spazio apposito alle discriminazioni nell’ambiente scolastico e lavorativo, per quelle concernenti l’accesso alla sanità pubblica, l’accesso a beni e servizi, la sicurezza pubblica, la giustizia, le attività sportive e culturali e molto altro.

Dal dettato dell’art. 23 emerge, invece, l’attenzione e la preoccupazione del legislatore verso le discriminazioni attuate tramite mezzi di comunicazione, internet, reti sociali e nuove tecnologie, come, per esempio, quelle causate dall’intelligenza artificiale e dai meccanismi di decisione automatizzata. In questo ambito sono state presentate misure di prevenzione e soluzione di conflitti, però rimane ferma la preoccupazione del rischio che la rete informatica sia utilizzata per la commissione di nuovi e ancor più dannosi illeciti a sfondo discriminatorio, incluso reati. Per questo sono state previste anche misure cautelari per bloccare immediatamente e definitivamente la diffusione dei comportamenti discriminatori, contrari al principio di uguaglianza e che ledono in maniera irreparabile la dignità di ogni persona.

Per quanto concerne le misure di contrasto alle discriminazioni troviamo alcune novità: l’art. 27 cerca di risolvere l’annosa questione del risarcimento del danno da discriminazione prevedendo una indennizzazione pecuniaria accompagnata dalla ripristinazione dello status quo antes, quando possibile. Inoltre, attesa la discriminazione, il nesso causale tra discriminazione e danno è presunto. Per la quantificazione del danno si farà, invece, riferimento a parametri tipici del processo penale, come l’intenzionalità, la natura del danno causato, le ripercussioni personali e sociali della discriminazione, il numero delle persone discriminate, la recidiva del soggetto discriminante, le condizioni personali e dell’ambiente sociale di appartenenza del danneggiato, la concorrenza o l’intersezionalità tra più fattori di discriminazione, il ruolo sociale del soggetto che ha commesso l’illecito e altro.

Viene istituita anche una forma di responsabilità oggettiva che grava sui soggetti nel cui ambito di organizzazione e direzione si sono compiuti atti discriminatori in violazione della legge.

Oltre al risarcimento del danno privato è previsto un sistema dettagliato di sanzioni amministrative. Si distinguono le infrazioni lievi punite con una multa da 300 a 10.000 €, le infrazioni gravi con multa da 10.001 a 40.000 € e le infrazioni gravissime che prevedono condanne fino a 500.000 € di multa. È evidente che la natura del danno assume sempre più un carattere punitivo e non solo risarcitorio o riparatorio, proprio a evidenziare quanto le discriminazioni incidono pesantemente sulla dignità delle persone e di riflesso inficiano la società tutta.

In tema legittimazione processuale è da segnalare che l’art. 29 consacra il diritto di promuovere un giudizio ed esserne parte attiva a organizzazioni, associazioni ed enti legalmente costituiti che abbiano nei loro fini, risultanti da atti costituitivi e statuti, la difesa e la promozione dei diritti umani e, nello specifico, di quelli oggetto della causa da promuovere, per difendere gli interessi degli affiliati e delle categorie che hanno subito un danno dalla violazione delle normative antidiscriminatorie.

Tuttavia, la grande novità della Ley 15/2022 consiste negli articoli contenuti al Titolo III, volti a istituire la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación: un organismo autonomo e indipendente, unipersonale, che offre protezione di fronte alle discriminazioni, promuove e vigila sul rispetto della normativa antidiscriminatoria. Un lavoro fondamentale dell’Autorità è l’attività stragiudiziale di conciliazione e mediazione, volto a prevenire l’instaurarsi di giudizi emotivamente ed economicamente gravosi per le vittime di discriminazione. Inoltre, questo organo ha, tra le altre, la facoltà di disporre investigazioni d’ufficio o su richiesta di parte, di promuovere azioni collettive e creare buone prassi.

Questa legge non pretende di riconoscere nuovi diritti, ma cerca di fare ordine dentro questa materia tanto complessa quanto fondamentale con cui, purtroppo, sia molti operatori del diritto che comuni cittadini hanno poca familiarità. È un segno evidente di un cambiamento verso una maggiore attenzione all’inclusione, alla non discriminazione e alla parità di trattamento e un investimento fruttuoso a salvaguardia della dignità di ogni persona.

Per approfondire

Ley 15/2022

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