Tribunale di Firenze: il CCNL Riders non è applicabile
L’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è applicabile anche alle collaborazioni etero-organizzate e il CCNL riders non può più essere applicato in quanto stipulato da un sindacato “giallo”, a stabilirlo è il Tribunale di Firenze che ha integralmente modificato il decreto del 9 febbraio 2021 con la sentenza n. 781/2021.
La vicenda processuale prende le mosse dal ricorso proposto ex art. 28 della L.n. 300/1970 dalle OO. SS. nei confronti di una nota società di foodelivery. Secondo i Sindacati, la convenuta ha imposto ai rider di accettare il contratto collettivo UGL Riders, pena l’interruzione del rapporto.
In concreto, la convenuta ha inviato nell’ottobre 2020 a tutti i propri ciclofattorini una lettera del seguente tenore: “Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal giorno 3 novembre non potrai più consegnare con … poiché non sarà più conforme alla legge. Se non desideri continuare a consegnare con …. secondo i termini previsti dal CCNL, questa email costituisce il preavviso formale della risoluzione del tuo attuale contratto che terminerà il giorno 2 novembre 2020 ”.
I ricorrenti, quindi, hanno domandato al Giudice l’accertamento della natura antisindacale della condotta e la relativa rimozione degli effetti.
La società, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’inapplicabilità dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori nonché l’incompetenza territoriale del giudice adito.
Il Tribunale di Firenze, dopo aver dichiarato la propria competenza territoriale in quanto ai fini della determinazione della competenza “rileva il luogo di commissione del comportamento denunciato” e il comportamento lamentato è stato “posto in essere in ogni luogo nel quale i riders … hanno ricevuto in modalità telematica le predette comunicazioni”, ha esaminato l’applicabilità dell’art. 28 della L.n. 300/1970 ai rapporti di collaborazione in essere.
Il Giudice ha escluso l’applicabilità della disciplina Statutaria al di fuori del lavoro subordinato in quanto il tenore letterale della norma, in tema di legittimazione passiva, fa riferimento al datore di lavoro restringendo, pertanto, l’applicabilità “ai soli conflitti che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata”.
Neppure l’art. 2 del d.lgs. 81/2015 permetterebbe l’estensione oltre la subordinazione, in quanto – sempre secondo il giudicante – la norma concerne “solo la disciplina sostanziale relativa al trattamento economico e normativo dei rapporti individuali di lavoro subordinato” e quindi rimanendo a livello di fattispecie appartenenti al lavoro autonomo.
Il Giudice esclude l’applicabilità dell’art. 28 anche per tramite dell’art. 47quinques del d.lgs. 81/2015 in quanto la disposizione non pare idonea a estendere l’operatività del titolo IV dello Statuto.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale di Firenze con decreto del 9 febbraio 2021 ha rigettato il ricorso proposto dalle OO. SS.
Instauratasi la fase a cognizione piena, il Decreto è stato integralmente modificato dalla sentenza 781/2021 del Tribunale di Firenze.
Il Giudice, infatti, dopo aver confermato la propria competenza territoriale ha ritenuto che “la riconducibilità dell’attività dei riders alle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 comma 1 d.lgs. 81/2015 sia sufficiente … a legittimare la speciale azione esperita dai sindacati”, in quanto è ormai principio assunto in giurisprudenza che l’art. 2 del d.lgs. 81/2015 abbia riconosciuto una protezione equivalente a quella del lavoro subordinato, ivi compresi i diritti affermati nello Statuto dei Lavoratori. Inoltre, secondo la Giudice, l’evoluzione legislativa ha imposto una corrispondente evoluzione anche dell’interpretazione dell’art. 28 l.n. 300/1970, non più circoscritta al datore di lavoro tradizionale.
Risolte la questione di competenze e di agibilità dell’art. 28 dello Statuto oltre la subordinazione, la Giudice, ha ritenuto fondata la natura antisindacale dell’imposizione della società.
Inoltre, secondo il Tribunale di Firenze l’UGL rider sarebbe un sindacato “giallo” per plurimi ordini di ragione. In primo luogo -secondo la Giudice – la modalità con la quale è stato sottoscritto il CCNL ne rivelerebbe la natura “pirata”. Il Contratto, infatti, è frutto di una trattativa parallela e non pubblicizzata rispetto a quella in atto presso il Ministero del Lavoro, al quale partecipavano le associazioni sindacali ritenute maggiormente rappresentative dal Ministero stesso e dalla quale la UGL non era stata inclusa. In secondo luogo, la Giudice ha evidenziato come vi fosse l’assenza di forme di confronto tra il sindacato e i rider circa il contenuto dell’accordo e di come l’UGL non avesse promosso vertenze né di carattere collettivo nè individuali. In terzo luogo, il Tribunale di Firenze ha evidenziato la sostanziale coincidenza del CCNL con i contratti predisposti dalla società convenuta.
In conclusione, la Giudice, a integrale riforma del decreto del 9 febbraio 2021, ha condannato la società a effettuare le procedure di consultazione e confronto previste dalla l.n. 223/1991 e dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e “a cessare l’applicazione del CCNL UGL Rider”.
La sentenza del Tribunale di Firenze offre ai critici del CCNL rider la conferma delle loro opinioni su più versanti: livelli di tutela addirittura inferiori a quelli legali (Capo V-bis del d.lgs. 81/2015) e deficit di rappresentanza del sindacato stipulante. Rilievi confermati anche in sede amministrativa, ove l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, “in un’ottica di collaborazione istituzionale”, con la Nota 17 settembre 2020 inviata ad Assodelivery, ha evidenziato come “le disposizioni contrattuali sul compenso potrebbero essere ritenute, anche in sede ispettiva, contra legem e dunque sostituite dalla norma di legge”. Tali considerazioni sono state poi ribadite anche con la Circolare n. 17 del Ministero del lavoro.
La sentenza, infine, è da salutare con favore in quanto, tramite un’interpretazione evolutiva dell’art. 28 dello Statuto, riconosce la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro/committente nel caso in cui attui condotte antisindacali. In altri termini, la pronuncia contribuisce all’affermazione di tutele collettive anche per i rider, che prima potevano essere riconosciute solo previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (qui abbiamo parlato della subordinazione dei ciclofattorini).