Stabilizzazione del personale ATA e principio di non discriminazione
In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA della scuola, gli artt. 569 e 570 d.lgs. n. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione) contrastano con il principio di non discriminazione previsto dall’art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevedono che il servizio effettivo prestato sia utile ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e in parte per gli anni successivi. Una volta accertata la violazione dell’articolo citato, il giudice è tenuto a disapplicare la norma in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio prestato.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna, sentenza 5 marzo 2020, che ha definito la vicenda di alcuni dipendenti ATA del MIUR, assunti in ruolo dalla P.A., con riconoscimento di solo parte del servizio precedentemente prestato a termine. I lavoratori avevano adito il Tribunale affinché, accertata la contrarietà degli artt. 569, 570 d.lgs. 297/1994, con il principio comunitario di non discriminazione, la P.A. venisse condannata a riconoscere loro tutto il servizio pre-ruolo prestato, sia ai fini giuridici che economici.
Il Giudice di Bologna ha accolto le doglianze dei lavoratori e dopo aver disapplicato la normativa sulla ricostruzione della carriera del personale ATA, perché in contrasto con il principio di non discriminazione (art. 4 dell’Accordo Quadro), ha condannato il MIUR a riconoscere ai lavoratori il servizio pre-ruolo prestato a termine e a corrispondere loro le connesse differenze retributive.
La sentenza (conforme a Cass. 31150/2019) è condivisibile, anche considerato che quello del personale ATA (e della scuola in generale) è un settore caratterizzato da forte precariato, in cui l’anzianità ha un ruolo fondamentale non solo sul piano economico, ma anche ogniqualvolta vengono in gioco valutazioni comparative.
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