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Stabilizzazione dei precari della P.A. e principio di non discriminazione

Giurisprudenza - Anna Piovesana - 22 Aprile 2020

In forza del principio di non discriminazione, sancito dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, i lavoratori a termine, quando vengono stabilizzati a tempo indeterminato, hanno diritto al riconoscimento dei periodi di lavoro pregressi ai fini dell’anzianità di servizio e dei connessi riflessi retributivi. Lo ha stabilito la Cassazione, ordinanza, 16 marzo 2020, n. 7309, che ha definito la vicenda di una ricercatrice assunta a termine in una P.A. e successivamente stabilizzata, ma senza riconoscimento dei periodi di lavoro pregressi ai fini dell’anzianità di servizio. La Corte d’Appello, aveva accertato il diritto della ricercatrice al riconoscimento dell’anzianità maturata sin dalla prima assunzione a termine, con ricostruzione della relativa posizione stipendiale.

La Cassazione ha precisato che il principio di non discriminazione, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE: a) ha carattere incondizionato e può essere invocato dal lavoratore direttamente avanti il giudice nazionale; b) non va interpretato in modo restrittivo. Ciò posto, la riserva di competenza degli Stati in materia di retribuzioni, stabilita dal Trattato, non può impedire a un lavoratore a termine di chiedere, invocando questo principio, una “condizione di impiego” riservata ai lavoratori a tempo indeterminato, anche se ciò comporta il pagamento di differenze retributive. Aggiunge la Corte che le maggiorazioni retributive, derivanti dall’anzianità di servizio, costituiscono “condizioni di impiego” ex art. 4 dell’Accordo e dunque possono essere negate agli assunti a termine solo in presenza di motivi oggettivi consistenti in elementi precisi e concreti di differenziazione relativi alle modalità di lavoro, alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.

La Cassazione richiama poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui i periodi di servizio prestati con contratto a termine presso la P.A. non possono essere totalmente esclusi dal computo dell’anzianità di servizio del lavoratore allorché lo stesso viene stabilizzato, salvo che l’esclusione sia motivata da ragioni oggettive che non possono consistere nel semplice fatto che i periodi di servizio sono stati prestati con contratto a termine. Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dalla P.A., confermando la decisione del giudice d’appello.

 

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Testo della decisione

 

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