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Senza nulla osta, il licenziamento del sindacalista è inefficace (e non nullo)

Giurisprudenza - Gianluigi Pezzini - 27 Aprile 2022

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accertato la natura antisindacale del licenziamento di un componente di una RSU senza il preventivo nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale.

La vicenda prende avvio con il ricorso depositato dall’organizzazione sindacale che lamentava la l’antisindacalità della condotta datoriale concretizzatasi nel licenziamento di un dipendente (componente della RSU) senza il preventivo nulla osta.

La società si è costituita in giudizio chiedendo l’accertamento della cessazione della materia del contendere visto che il lavoratore licenziato era stato riammesso in servizio e, in ogni caso, la resistente ha ritenuto sussistente il nulla osta in quanto il Segretario Provinciale dell’organizzazione sindacale era stato informato del licenziamento disciplinare del lavoratore.

La pronuncia del Tribunale consente di svolgere alcune considerazioni circa la funzione e gli elementi essenziali dello strumento processuale di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La Giudice, nella pronuncia in commento, rileva, richiamandosi a precedenti della Corte di Cassazione, che la procedura per la repressione della condotta antisindacale si pone a presidio dell’effettività del principio di libertà sindacale, il quale trova espresso riconoscimento all’art. 39 della Costituzione.

In particolare, secondo la norma statutaria la condotta antisindacale si concretizza in un comportamento diretto a impedire o a limitare la libertà o l’attività sindacale o il diritto di sciopero.

I comportamenti suscettibili di censura ai sensi dell’art. 28 sono individuati in base al principio teleologico, ovvero sull’idoneità degli stessi a ledere, anche in via potenziale, i beni protetti dalla norma. In particolare, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, fatto proprio anche dalla Giudice, la valutazione dell’antisindacalità della condotta deve essere accertata sulla base dell’«obbiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire».

La pronuncia del tribunale, inoltre, permette di riflettere anche su soggetti legittimati a proporre ricorso ex art. 28. In particolare, la Giudice ha evidenziato che «può essere azionato dagli organismi locali delle organizzazioni sindacali che vi abbiano interesse e che hanno capacità di contrarre con la parte datoriale».

Con specifico riferimento ai fatti di causa, il Tribunale, inoltre, evidenza che l’art. 14 dell’Accordo interconfederale del 1966 prevede che «i membri della Commissione interna […] non possono essere licenziati o trasferiti senza il nullaosta delle Organizzazioni Sindacali», tale previsione, inoltre, è stata recepita dall’art. 6 del CCNL applicato nell’unità produttiva.

In virtù di tale disposizione, secondo la Giudice il nulla osta costituisce una condizione di efficacia del licenziamento, finalizzato a garantire l’organizzazione sindacale contro provvedimenti lesivi posti in essere dal datore di lavoro. Nonostante tale osservazione, la giudice evidenzia che «il mancato rispetto della procedura non determina la nullità del recesso […] bensì la sua inefficacia.»

Per tali motivi, in accoglimento del ricorso, il tribunale ha dichiarato l’antisindacalità della condotta della società che ha reso immediatamente efficace il provvedimento espulsivo del lavoratore e disposto la prosecuzione del rapporto per il tempo necessario all’espletamento della procedura di cui all’art. 14 dell’Accordo interconfederale.

In chiusura, meritano alcuni cenni le considerazioni della giudice in merito all’efficacia/legittimità del licenziamento. In particolare, l’assenza della procedura di consultazione per la richiesta del nulla osta da parte della O.S. attiene esclusivamente all’efficacia del licenziamento, in quanto la nullità dello stesso potrebbe operare solo quando le motivazioni della cessazione del rapporto derivino dall’affiliazione sindacale o dalla partecipazione ad attività sindacale da parte del lavoratore.

Per approfondire

Tribunale di SM Capua Vetere

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