Molestie in ambito extralavorativo come giusta causa di licenziamento
Sinossi: Partendo dalla pronuncia con cui la Cassazione ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente a seguito di condotte moleste e violente realizzate, in ambito extralavorativo, nei confronti di due colleghe, il contributo offre una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale del concetto di molestie di genere e si sofferma sui poteri-doveri del datore di lavoro, sia a fini prevenzionistici che di contrasto del fenomeno, nonché sui profili di responsabilità disciplinare e sull’utilizzabilità della giusta causa di licenziamento, anche con specifico riguardo alle molestie realizzate in ambito extralavorativo, richiamando le novità della recente Convenzione OIL n. 190 del 2019 e sottolineando la necessità di un cambiamento sociale che veda tutti protagonisti.
Abstract: Starting from the decision by which the Court of Cassation recognized the legitimacy of the dismissal for just cause of an employee as a result of harassing and violent conduct carried out, in the non-working environment, against two colleagues, the contribution provides a reconstruction of the legislative and jurisprudential evolution of the concept of gender harassment and focuses on the powers and duties of the employer, both for prevention and against the phenomenon, as well as the disciplinary liability profiles and the usability of the right cause of dismissal, also with specific regard to harassment carried out outside the workplace, recalling the novelties of the recent ILO Convention n. 190 of 2019 and stressing the need for a social change that involves everyone as protagonists.