Il diritto all’aspettativa dei dirigenti medici per incarichi in altri Stati dell’Unione
Sinossi: Il commento esamina un’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione vertente sulla regolazione applicabile agli incarichi dei dirigenti medici in altro Stato dell’Unione europea. La Corte, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento nazionale, rileva una disparità di trattamento, atteso che non verrebbe riconosciuto un diritto incondizionato all’spettativa per l’assunzione di incarichi in altro Stato membro, a differenza di quanto è previsto per gli incarichi resi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. La “complessità” della questione porta la Corte a rimettere la causa alla pubblica udienza per verificare il contrasto della normativa nazionale con il principio unionale di libera circolazione dei lavoratori. L’A. segnala che tale rimessione deve ritenersi sostanzialmente inutile, considerato che da tempo la Corte di giustizia dell’Unione europea ha segnato con estrema chiarezza i termini in cui la questione deve essere inquadrata e le soluzioni conseguenti.
Abstract: The contribution examines an interlocutory order of the Corte di cassazione concerning the regulation applicable to medical executives’ engagements in another State of the European Union. The Court, in reconstructing the national regulatory framework of reference, notes an inequality of treatment, given that an unconditional right to leave of absence would not be recognised for taking up appointments in another Member State, unlike what is provided for appointments made within the National Health Service. The “complexity” of the issue leads the Court to refer the case back to the public hearing to ascertain whether the national legislation conflicts with the EU principle of free movement of workers. The Author points out that this referral must be considered unnecessary, since the Court of Justice of the European Union has long clearly marked out the terms in which the question must be framed and the consequent solutions.