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Più tutele per i minori nella riforma del processo di famiglia

Attualità - Francesca Pollicino - 4 Luglio 2022

Con l’entrata in vigore della prima parte della riforma del processo per le persone, i minori e le famiglie (l. 206/2021) vediamo tra le novità un ampliamento delle tutele per i minorenni. Dallo scorso 22 giugno, infatti, sono vigenti i novellati artt. 78 e 80 c.p.c. che aprono la strada a un nuovo processo più attento alle esigenze del minore.

I bambini, a causa della loro incapacità di agire, non possono esercitare autonomamente i loro diritti, da qui l’istituto della rappresentanza legale a favore dei genitori o di un tutore. Col passare degli anni, una rivalutazione della dimensione personalistica, propria della nostra Costituzione, ha imposto di mettere al centro dell’attenzione non il patrimonio, ma la persona dei minorenni. Considerare il bambino integralmente come una persona ci obbliga a concepirlo come portatore di interessi, bisogni e diritti, soprattutto di natura non patrimoniale che concernono la cura, l’educazione, l’istruzione, la salute, le relazioni familiari e molto altro. Dunque, non più soggetto incapace, mero destinatario di protezione, ma individuo titolare di diritti soggettivi che l’ordinamento deve non solo riconoscere, ma anche garantire e promuovere in via prioritaria. Ciò ha determinato una totale revisione della relazione con i rappresentati legali dal punto di vista giuridico: da una situazione ove il bambino era in balìa delle decisioni dei genitori, si è passati a un minore protagonista della sua vita e tutelato dall’ordinamento, anche nei confronti dei suoi rappresentati legali.

Questo modificato atteggiamento degli operatori del diritto è stato favorito dalle spinte provenienti da fonti normative internazionali e sovranazionali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989; Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli). E’ grazie a queste disposizioni che si è affermata la concezione di un bambino titolare di diritti propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene; di un bambino capace di esercitare in prima persona i suoi diritti, nei limiti in cui lo consente il suo grado di maturità e la sua capacità di discernimento. Inoltre, il bambino viene finalmente considerato capace di entrare all’interno dei processi che lo riguardano, facendo sì che le decisioni del giudice tengano conto innanzi tutto del suo preminente interesse e, solo successivamente, delle pretese delle altre parti del giudizio.

In tempi recenti, presso la giurisprudenza si è sviluppato un orientamento interpretativo che tende a proteggere gli interessi del bambino anche quando divergono dagli interessi del gruppo familiare. E da qui derivano tutta una serie di limitazioni al potere rappresentativo dei genitori, che proprio quando si discute di diritti della personalità del/la figlio/a potrebbero avere un interesse contrapposto. Quando si tratta di libertà costituzionali come la libertà di manifestazione di pensiero, le posizioni religiose e politiche, nonché del diritto di esprimere consapevolmente il consenso ai trattamenti sanitari e alla scelta del percorso di studi, il potere rappresentativo dei genitori si esercita nell’ambito della funzione educativa e di indirizzo, che deve tenere conto delle opinioni e delle aspirazioni del bambino e rispettarle, come oggi impone l’art. 315-bis c.c.

La proposta di modifica dell’art. 78 c.p.c. è stata richiesta giusto per evitare il reiterarsi di spiacevoli violazioni dei diritti dei bambini, create dalla potenziale incompatibilità di interessi dovuta alla conflittualità genitoriale. La prospettiva, pertanto, è quella di considerare il conflitto di interessi come riguardante essenzialmente la sfera dei diritti personalissimi e degli interessi esistenziali.

Venendo alle modifiche introdotte dalla riforma del 2021 e appena divenute applicabili, possiamo soffermarci sul ruolo del curatore speciale, come soggetto fondamentale per la rappresentanza in giudizio degli interessi del minore, che supplisce alle occasioni di conflitto di interessi tra genitori e figli/e che derivano prevalentemente dalla crisi familiare.

Il novellato art. 78 c.p.c. prevede che il curatore venga nominato, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento in queste circostanze:

a) quando è stata chiesta dal P.M. la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 403 c.c. o di affidamento del minore ex art. 2, L. n. 184/1983;

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento, venga alla luce una situazione di pregiudizio per il bambino tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

d) quando ne faccia richiesta il bambino che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso, il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del bambino. Si prevede infatti, che il curatore venga nominato anche nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il bambino, tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori. Si mira così a neutralizzare la conflittualità della coppia che di fatto incide sull’adozione di scelte di ordinaria, ma anche di straordinaria amministrazione per i/le figli/e, pur senza pervenire a una valutazione di loro totale inadeguatezza.

Interessanti novità introduce, altresì, l’art. 80 c.p.c.: al curatore speciale il giudice può attribuire, nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

La L. n. 206/2021, nel rinnovare gli artt. 78 e 80 c.p.c., estende, e non di poco, gli ambiti di partecipazione diretta del bambino alle decisioni che incidono sulla propria sfera giuridica e questo è un chiaro segno da parte del legislatore, che ha finalmente spostato la sua attenzione verso la tutela della persona.

 

 

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