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Nuova pronuncia della Corte di cassazione sull’omogenitorialità

Giurisprudenza - Gianluigi Pezzini - 25 Giugno 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7668 del 3 aprile 2020, ha rigettato il ricorso proposto da due donne contro la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia che aveva ritenuto legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di indicare due mamme nell’atto di nascita della figlia della coppia, nata in Italia da procreazione medicalmente assistita avvenuta all’estero.

La Corte d’Appello aveva confermato quanto statuito dal Tribunale di Treviso, ossia che, in virtù dell’art. 11 del dPR 396/200, «l’ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto».

In via preliminare la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del Procuratore Generale di rimettere la controversia alle SS.UU. ritenendo che «la Sezione può esercitare appieno la funzione nomofilattica».

La Suprema Corte ha messo in evidenza come alle tecniche di procreazione assistita possano accedere solo «coppie maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi». Secondo il Supremo Collegio, inoltre, alla luce delle norme sanzionatorie dei soggetti che attuano tali tecniche a coppie omosessuali, emergerebbe «implicitamente (ma chiaramente)» il principio secondo il quale «una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato».

La Corte ha ritenuto che «essendo l’atto di nascita che si chiede di rettificare formato in Italia (dove la bambina è nata) e non rilevando che la pratica fecondativa medicalmente assistita sia avvenuta all’estero» non fossero pertinenti i richiami ai principi di diritto internazionale privato in materia di trascrivibilità dell’atto di nascita formatosi all’estero, rigettando dunque il ricorso.

La pronuncia del Supremo Collegio è destinata ad alimentare il dibattito sia nella dottrina che nell’opinione pubblica, con la concreta possibilità che il dibattito possa essere alimentato da un’eventuale pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso in cui le neo mamme vi ricorrano.

 

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Testo della decisione

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