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Non è discriminatorio il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie

Giurisprudenza - Anna Piovesana - 13 Ottobre 2021

L’art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel disciplinare la carriera del personale docente, prevede il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio anteriore alla nomina in ruolo prestato presso le scuole statali e pareggiate.

Una docente, che aveva lavorato presso un istituto paritario, all’atto di immissione in ruolo presso una scuola statale, si era vista negare il riconoscimento del predetto periodo ai fini dell’anzianità di servizio. L’insegnante conveniva, quindi, in giudizio il MIUR, chiedendo la condanna dello stesso alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle connesse differenze retributive. Il Tribunale di Pavia rigettava il ricorso. La sentenza veniva confermata dai giudici di secondo grado.

La Corte d’appello di Milano, nella sentenza del 9 settembre 2021 (udienza del 8.06.2021), ha osservato che, ai fini della ricostruzione della carriera, possono essere riconosciuti valevoli solo i periodi di servizio pre-ruolo resi presso scuole statali e non quelli resi presso scuole paritarie. Tale diversità di trattamento, secondo i giudici, non si pone in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 4 dell’Accordo Quadro recepito dalla direttiva 1999/70/Ce. «Infatti i servizi pre-ruolo prestati presso scuole statali e presso scuole paritarie sono resi alle dipendenze di datori di lavoro diversi. La diversa valutazione degli stessi non configura una discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili “per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato”, giacché il fattore che determina il diverso trattamento non è rappresentato dalla natura a tempo determinato del contratto, ma dalla natura giuridica del datore di lavoro».

I giudici di seconde cure hanno quindi concluso che, ai fini della ricostruzione della carriera, non è irragionevole negare rilevanza al servizio pre-ruolo prestato presso scuole private (per il cui accesso non è neppure previsto il concorso), posto che “se sotto il profilo dell’immissione in ruolo ben può essere giustificata la valorizzazione di qualsiasi esperienza di insegnamento, presso qualunque scuola, statale o paritaria”, “sotto il profilo della carriera del docente in ruolo, è altrettanto giustificato premiare la continuità del servizio pre-ruolo maturato dal docente esclusivamente alle dipendenze dello Stato (attuale datore di lavoro), anche perché questo servizio spesso è stato prestato in condizioni di disagio (presso sedi ogni anno diverse e a volte lontane dalla residenza del docente).

La sentenza tocca un tema particolarmente delicato e cioè quello dell’assimilabilità (o meno) della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e rispetto agli insegnanti di quelle statali, nell’ambito di un sistema di istruzione che riconosce le scuole paritarie come facenti parte del Servizio Nazionale di Istruzione ex L. 62/2000.

La Corte d’Appello propende per un’assimilabilità solo parziale (ad es. il servizio presso le scuole paritarie è riconosciuto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, ma non è valutato ai fini della ricostruzione della carriera).

Va segnalato che già Cass. sez. lav. 11 dicembre 2019, n. 32386 e Cass. sez. lav. 16 dicembre 2019, n. 33137 avevano escluso il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Tale orientamento ha trovato recente conferma anche nella pronuncia della Corte Costituzionale 30 luglio 2021, n. 180. La Consulta, chiamata a valutare la legittimità costituzionale (con riferimento all’art. 3 Cost.) dell’articolo 485 d.lgs. 297/1994, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, ha dichiarato la legittimità della predetta norma.

 

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