L’incremento delle pensioni di invalidità e inabilità dopo C. Cost. n. 152/2020: domande entro il 30 ottobre
Il c.d. “decreto agosto” (art. 15, d.l. 14 agosto 2020, n. 104) ha previsto un aumento della pensione di invalidità a favore dei soggetti titolari di pensione invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi nonché dei titolari di pensione “ordinaria” di inabilità ex lege 222/1984.
Il legislatore ha così recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e ss. mm. nella parte in cui stabiliva che la maggiorazione sociale fosse concessa ai titolari di pensione di inabilità solo se “di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
Ne derivava che il soggetto di età compresa tra i 18 e i 59 anni totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa aveva diritto ad una pensione di inabilità di importo pari, nell’anno 2020, a 286,81 € (ex art. 12, l. n. 118/1971).
I giudici di legittimità, considerato che il trattamento pensionistico di inabilità, nell’ammontare sopra ricordato, «è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”» ha dichiarato che lo stesso «non rispetta il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall’art. 38, primo comma, Cost.» ed ha inoltre ritenuto che il requisito anagrafico di sessanta anni cui la legge subordinava la maggiorazione sociale fosse irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore a quella prescritta alla legge, versa parimenti in una situazione meritevole di tutela, equiparabile a quella in cui si troverebbe al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Grazie alla modifica introdotta dal d.l. n. 104/2020, la discriminazione evidenziata dalla Corte costituzionale è stata eliminata e il legislatore ha posto rimedio all’iniquità di trattamento tra over e under 60.
Vi sono tuttavia delle differenze significative in relazione alla condizione soggettiva del richiedente.
I soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi hanno un diritto automatico all’adeguamento con decorrenza dal 20 luglio 2020: non dovranno presentare nessuna domanda e potranno ottenere d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire loro un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 € per tredici mensilità. I beneficiari della prestazione devono possedere specifici requisiti, anagrafici e reddituali: oltre ad essere titolari della pensione di inabilità, rispettare i requisiti richiesti dalla legge per la pensione di invalidità ed avere un’età superiore a 18 anni, dovranno anche dimostrare condizioni reddituali, individuali e cumulative. Va infatti per loro considerato anche il reddito dell’eventuale coniuge: in particolare, nell’anno 2020 il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 €, mentre il beneficiario coniugato deve possedere non solo redditi propri del medesimo importo ma anche redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 €, come indicato anche nella circolare Inps n. 107 del 23 settembre 2020.
Diversamente, ai soggetti titolari di pensione “ordinaria” di inabilità ex lege 222/1984 e di età superiore ai 18 anni, l’adeguamento sarà attribuito a domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Inps o i patronati. In tal caso, la decorrenza della maggiorazione sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020 per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 e dal primo giorno del mese successivo alla domanda, negli altri casi, secondo quando segnalato nel messaggio Inps n. 3647 del 9 ottobre 2020. Questi soggetti hanno diritto all’incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’art. 1, l. n. 544/1988, fino al raggiungimento di un reddito mensile pari a 516,46 € al mese (c.d. “incremento al milione”), a condizione che non superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dall’art. 38, comma 5, l. n. 448/2001.
La previsione normativa entrata in vigore il 15 agosto scorso sicuramente rappresenta un importante passo avanti per garantire una tutela effettiva ai soggetti invadili e ne garantisce un più adeguato tenore di vita, promuovendone opportunamente l’inclusione sociale. Resta tuttavia, al netto del risultato raggiunto, da considerare che le soglie reddituali previste per poter accedere alla maggiorazione sono estremamente basse e che molte persone, parimenti in condizioni di bisogno e appartenenti alle fasce più fragili (ad esempio, coloro che hanno una invalidità tra il 74% e il 99%), ne risultano esclusi.