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Licenziamento collettivo senza consultare il sindacato: procedura da rifare

Giurisprudenza - Gianluigi Pezzini - 26 Settembre 2021

Una nota società, leader nel settore dell’automotive, ha comunicato ai suoi 422 dipendenti l’apertura della procedura di licenziamento collettivo tramite e-mail, senza coinvolgere in nessun modo i rappresentati sindacali dei lavoratori. Per tale ragione, il sindacato ha convenuto in giudizio la società chiedendo al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, da una parte, di accertare la natura antisindacale delle condotte e, dall’altra, di ordinare la rimozione degli effetti ex art. 28 l.n. 300/1970.

I rappresentanti dei lavoratori, in particolare, hanno lamentato il mancato avvio delle procedure di consultazione previste sia dalla contrattazione nazionale che aziendale, l’inizio della procedura di licenziamento collettivo senza ricorso agli ammortizzatori sociali, nonché di aver posto in essere una serrata offensiva in quanto tutti i dipendenti dell’unità produttiva sarebbero stati autoritativamente posti in ferie/permesso o aspettativa retribuita.

La Giudice, all’esito dell’esame degli art. 9 e 10 del CCNL, ha individuato un obbligo di informazione del sindacato gravante sul datore di lavoro non limitato alla comunicazione della decisione assunta, ma tale obbligo si estende alla fase di formazione della decisione stessa. Il diritto all’informazione del sindacato, ravvisabile già nella contrattazione collettiva nazionale, secondo il Tribunale, inoltre, emergerebbe dall’accordo aziendale del 9 luglio 2020 sottoscritto dalla società e dai rappresentanti dei lavoratori.

Pertanto, ad avviso della Giudice, la società era tenuta ad informare il sindacato non solo dei dati relativi all’andamento dell’azienda, ma anche al fatto che il quadro delineato dai suddetti dati stava conducendo i vertici aziendali ad interrogarsi sul futuro dell’azienda stessa.

In altri termini, la società avrebbe potuto legittimamente attuare le proprie determinazioni solo coinvolgendo il sindacato. La giudice, nell’accertare come il sindacato sia sostanzialmente stato posto davanti al fatto compiuto, ha ritenuto tale comportamento datoriale un’evidente violazione dei diritti del Sindacato.

Il Tribunale, nelle motivazioni, evidenzia un interessante principio: anche se la libertà del datore di lavoro trova espresso riconoscimento nell’art. 41 Cost., la scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità rispettose di principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative del sindacato.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 28 L.n. 300/1970, la Giudice, accertata la natura antisindacale delle condotte, ha imposto “l’obbligo per l’azienda di rinnovare correttamente l’informativa omessa” e revocare il procedimento di licenziamento collettivo ex l.n. 223/1991, in quanto assunto sulla base di una decisione che, sebbene non vincolante, ha totalmente escluso il Sindacato dal processo decisionale.

Quali saranno le sorti dei 422 dipendenti all’esito della procedura di licenziamento collettivo che probabilmente verrà rinnovata non è prevedibile, però, tramite il corretto coinvolgimento del sindacato, le future scelte di gestione della società potranno essere condizionate dall’attività collettiva.

La pronuncia del Tribunale di Firenze, in conclusione, è da salutare con favore in quanto pare riportare il ruolo del sindacato da sgradito ospite al tavolo delle trattative ad attivo interlocutore datoriale, in grado, attraverso il confronto, di partecipare alla formazione delle scelte datoriali nel pieno rispetto della libertà di iniziativa economica.

 

 

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