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Lavoro a tempo parziale a turni: l’orario va indicato esplicitamente nel contratto di lavoro (altrimenti provvede il Giudice)

Giurisprudenza - Redazione - 14 Giugno 2024

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L’ordinanza n. 11333 del 2024 colpisce la previsione del Jobs Act in tema di lavoro a tempo parziale, inteprentando l’articolo 5, comma 3, del Dlgs 81/2015, ove si stabilisce che <<quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite>>.

Anche nei contratti di lavoro a tempo parziale organizzati in turni occorre dunque indicare in modo esplicito, con riferimento a ciascun turno, la durata della prestazione e la collocazione temporale dell’orario lavorativo rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. La circostanza che l’orario di lavoro part-time intervenga su turni avvicendati non consente di derogare al principio di “puntuale indicazione” dell’orario all’interno del contratto individuale di lavoro. La decisione è destinata ad avere ricadute in molti ambiti, tra cui il commercio, particolarmente sensibili dal punto di vista del genere.

I meccanismi di assegnazione dei turni di lavoro su base periodica, e non predefinita nel contratto individuale, dei turni di lavoro per i (le) part-timer <<sarebbe illogica ed in contrasto anche con la ratio protettiva del part time: sarebbe, infatti, sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l’esigenza di indicazione puntuale dell’orario di lavoro nel contratto part time>> sicché <<una previsione che consentisse l’esercizio di questa facoltà al datore di lavoro si porrebbe perciò contro la ratio protettiva del part time (…) la quale richiede invece una immediata indicazione dell’articolazione oraria dell’attività al fine di consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero; posto che la normativa si pone l’obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriori e di vita quotidiana>>.

Spetta al giudice determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale stabilendo anche quali siano i criteri da seguire ai fini della determinazione, in applicazione dell’art.10, 2 comma del D.Lgs. n. 81/2015 (intitolato sanzioni) che prevede <<Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro>>

Non vi è alcuna <<controindicazione>> derivante dal fatto che la prestazione lavorativa part-time sia collocata in turni di lavoro, essendo tale facoltà prevista con l’accordo delle parti dallo stesso art. 5 la cui previsione deve ritenersi disciplinata quanto alle sanzioni dall’art.10: pertanto <<quando nel contratto part time manchi la precisa indicazione della collocazione dei turni di lavoro deve provvedere il giudice, come in qualsiasi altro caso in cui manchi l’indicazione “puntuale” dell’orario di lavoro>>.

 

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