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La discriminazione tra soggetti disabili

Giurisprudenza - Carmela Garofalo - 6 Ottobre 2020

La Suprema Corte di cassazione, nella sentenza 10 luglio 2020, n. 14790 ha affermato il seguente principio di diritto: “Non costituisce comportamento discriminatorio la previsione, in sede di bando di concorso riservato alle categorie ex art. 8 della I. n. 68 del 1999, del requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione anche al momento dell’assunzione, trattandosi di previsione avente la finalità di tutelare, in conformità con il dettato legislativo e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto, egualmente disabile, ma nelle more fuoriuscito dalla categoria dei disoccupati”.

Era accaduto che un’Azienda ospedaliera non aveva assunto una persona disabile, vincitrice della procedura concorsuale riservata, in quanto, nelle more del suo espletamento, aveva perso lo stato di disoccupazione. Nel bando, infatti, la sussistenza di tale qualità al momento dell’assunzione era specificamente indicata, a pena di esclusione.

La Cassazione, dopo un’analitica ricostruzione delle fonti comunitarie e nazionali del principio di non discriminazione, ha rammentato che la tutela del lavoratore portatore di handicap – anche nel corso del rapporto di lavoro – è “giusta e degna” in quanto rispondente ai principi e alle disposizioni contenute in quelle fonti. Al contempo, però, ha giustamente affermato che il sistema normativo debba essere preso in considerazione nel suo complesso. Non si può trascurare, quindi, ciò che prevede la l. n. 68/1999, che considera ragionevole, nell’impostazione del bando, la scelta di tutelare il disabile disoccupato, anche se a discapito di un’altra persona pur’essa disabile, ma con un’occupazione.

Il principio affermato dalla Suprema Corte ci ricorda che nel diritto antidiscriminatorio la tutela delle persone non si fonda astrattamente su una loro caratteristica personale, ma si cala nella vivida concretezza della loro vita, dei loro bisogni personali ed economici. Nel caso deciso dalla Corte, è evidente che abbia avuto un peso preponderante quel dovere di solidarietà sociale che ispira la legislazione sociale, specialmente nell’ambito del pubblico impiego. 

 

 

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