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La disabilità da lavoro e il ruolo dell’INAIL

Attualità - Carmela Garofalo - 7 Dicembre 2020

Nell’ambito delle iniziative collegate alla  Giornata Internazionale per le persone con disabilità di cui già abbiamo discusso con riferimento alla scuola e alla salute,  non può essere tralasciata la dimensione dell’integrazione lavorativa dei lavoratori disabili. 

Un ruolo centrale va riconosciuto all’INAIL (art. 1, co. 166, l. n. 190/2014 e Regolamento INAIL n. 258 dell’11 luglio 2016) con riferimento alla disabilità collegata a eventi infortunistici, quindi alla disabilità da lavoro.

Si tratta di un insieme di interventi finalizzati al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, all’adeguamento dei posti di lavoro per renderli compatibili con le menomazioni conseguenti all’infortunio e/o alla malattia professionale, ovvero alla riqualificazione professionale del lavoratore invalidatosi a seguito di infortunio, supportando i costi che il datore di lavoro deve sostenere per tali misure.

Nel limite massimo fissato per ogni tipo di intervento, l’INAIL rimborsa al datore di lavoro il 100% delle spese sostenute per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e il 60% del costo totale degli interventi di formazione. L’Istituto, inoltre, rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto.

Il dettaglio delle modalità operative per l’attivazione degli interventi è contenuto nelle circolari INAIL nn. 51/2016 (poi integrata dalla circolare n.6/2019) e 30/2017, che definiscono il procedimento per l’attivazione del progetto di reinserimento personalizzato, con la partecipazione attiva del datore di lavoro e del lavoratore disabile. Da ultimo, con la circolare INAIL n. 34/2020 sono forniti chiarimenti interpretativi sul giudizio di idoneità/inidoneità espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione della Asl.

Tale competenza dell’Istituto assicuratore fuoriesce dalla logica tradizionale che vedeva circoscritto il suo intervento al mero sostentamento reddituale attraverso le indennità per inabilità temporanea assoluta o per inabilità permanente (logica passiva), per approdare ad un sostegno mirato alla ricollocazione e al reinserimento del lavoratore, non più in grado di svolgere la mansione precedente all’evento (logica attiva), in tal modo concorrendo a dare effettività alla garanzia occupazionale prevista dall’art. 1, comma 7, l. n. 68/1999, che prevede la non licenziabilità del lavoratore infortunato, ma entro il limite dell’impossibilità della prestazione lavorativa.

L’importanza dell’intervento dell’INAIL va colta nella prospettiva degli accomodamenti ragionevoli alla cui adozione è obbligato il datore di lavoro, pubblico e privato, sia nella fase di ingresso in azienda della persona disabile sia in quella di uscita (id est licenziamento), ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006  e della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nello specifico dell’art. 5.

L’unico limite che la normativa sovranazionale pone a tale obbligo è quello della sopportabilità dell’onere organizzativo o finanziario da parte del datore di lavoro. E infatti abbattere i costi per la riqualificazione professionale o per l’adattamento del posto di lavoro, con accollo totale o parziale degli stessi all’INAIL, significa ridurre se non proprio azzerare i margini di eccezione da parte del datore di lavoro della eccessiva onerosità degli accomodamenti ragionevoli, concorrendo in tal modo all’inserimento e all’integrazione dei disabili nel luogo di lavoro.

Benché generose, sono misure assai poco conosciute. L’Università di Udine, attraverso il Gruppo Interdisciplinare sull’Active Ageing, ha dedicato al tema il seminario “Prevenzione, tutele e reinserimento lavorativo nel prisma degli accomodamenti ragionevoli” nell’ambito del progetto con INAIL su “Il lavoro sostenibile: invecchiare in buona salute sin dall’inizio dell’attività lavorativa”.

 

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