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Family Act: i profili lavoristici della l.n. 32/2022

Attualità - Gianluigi Pezzini - 4 Maggio 2022

In Gazzetta ufficiale è stata pubblicata la l.n. 32 del 7 aprile 2022 recante “Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia(c.d. Family Act).

In questo approfondimento verranno brevemente illustrate le principali novità del c.d. Family Act in materia lavoristica.

Il Parlamento, all’art. 3, ha delegato il Governo ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti «per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità».

Mantenendo ferma la disciplina in materia di permessi e congedi per i genitori di figli/e con disabilità contenuta all’art. 33 della l.n. 104/1992 e art. 42 del T.U. sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001) il Governo dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

  • prevedere per i genitori-lavoratori la possibilità di fruire di congedi parentali sino ad un’età del figlio/a, comunque, non superiore ai 14 anni;
  • introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme previste dalla contrattazione collettiva, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
  • prevedere per i genitori-lavoratori la possibilità di un permesso retribuito di durata non inferiore a 5 ore all’anno per ciascun figlio/a per partecipare ai colloqui con gli insegnanti e, più in generale, alla partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli/e;
  • prevede la possibilità di riconoscere al coniuge o a un parente entro il secondo grado permessi per assistere la donna in stato di gravidanza;
  • stabilire per un minimo di 2 mesi all’anno di congedo parentale non cedibile all’altro genitore, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori
  • prevede misure che permettano e favoriscano l’estensione di tali misure anche per i genitori-lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Il Parlamento, con particolare riferimento ai congedi di maternità e paternità, ha individuato ulteriori principi ispiratori della decretazione del Governo:

  • previsione di un periodo di congedo obbligatorio per il padre nei primi mesi di nascita del figlio di durata significativamente superiore a 10 giorni;
  • favorire l’aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
  • riconoscere il congedo di paternità a prescindere dallo stato civile o di famiglia;
  • non subordinare il congedo di paternità a una determinata anzianità di servizio.

I principi, però, non mancano di prevede anche misure di tutela per la parte datoriale del rapporto di lavoro, in particolare il Governo deve:

  • prevedere un ragionevole periodo di preavviso per l’esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base della contrattazione collettiva.

Le novità in materia lavoristica, però, non si concludono nella sola disciplina di modifica dei congedi ma si estendono, in virtù dell’art. 4, anche a disposizioni per «incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro».

Il Governo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Family Act, deve adottare uno o più decreti ispirati ai seguenti principi:

  • prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, salvo previsioni di maggior favore della contrattazione collettiva;
  • prevedere un sistema incentivante per i datori di lavoro che applicano le clausole della contrattazione collettiva per l’utilizzo di forme contrattuali flessibili;
  • prevedere interventi agevolatori sulla disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio per attività di cura;
  • prevedere forme di agevolazione per le imprese per la sostituzione delle lavoratrici in maternità, per il loro ritorno e per attività di formazione;
  • finanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello per la promozione della conciliazione tra vita professionale e privata;
  • incentivi per l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico;
  • prevedere misure di rafforzamento per l’imprenditoria femminile nel Sud Italia.

La legge in esame, delegando al Governo, mira ad introdurre tramite una serie di decreti legislativi un pacchetto di misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro per favorire la genitorialità, coinvolgendo anche la contrattazione collettiva.

La riforma è da salutare con estremo favore in quando le recenti analisi mostrano come il tasso di natalità e fecondità sia in costante calo; infatti se negli anni 2008-2010 il numero medio di figli/e per donna era pari a 1.44, nel 2020 è stato di pari a 1.24.

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