I permessi ex l. n. 104/1992 non devono essere utilizzati obbligatoriamente per assistere il disabile in orario di lavoro
Nuovo arresto della giurisprudenza di merito in tema di permessi ex l. n. 104/1992.
Nel caso scrutinato dal Tribunale di Ancona, il soggetto, che goda dei permessi per l’assistenza al disabile, non deve necessariamente fruirne in orario di lavoro, ben potendo trascorrere la giornata lavorativa lontano dal beneficiato, eventualmente supportandolo al di fuori del tempo della prestazione.
Secondo il giudice, il controllo datoriale finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi L. n. 104 del 1992 a mezzo di agenzie investigative è legittimo non solo se <<effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale relativa alla prestazione lavorativa>> (in questi termini Cass. n. 9749/2016); ma anche in orario di lavoro.
Ma ove l’esito di tale controllo mostri che il lavoratore in permesso non si trova con l’assistito, non potrà ricavarsi la conseguenza automatica della <<mancata prestazione di assistenza al disabile (il c.d. abuso del diritto ai permessi L. n. 104 del 1992, ex art. 33)>> (così Cass. n. 30462/2023).
Infatti, se da un lato <<la mera ospitalità è stata considerata insufficiente ad integrare l’assistenza materiale e morale necessaria a giustificare il permesso e, quindi, l’assenza dal lavoro>> (ancora Cass. n. 30462/2023) , dall’altro l’assistenza può essere svolta ponendo in essere attività utili alla vita e al benessere dell’assistito, non necessariamente in sua presenza.
La sentenza accoglie la suggestione della assistenza in senso lato, che però si sostanza in una attività pro beneficiario. I permessi non servono al riposo del lavoratore ma alle attività comunque a vantaggio del soggetto disabile in condizione di gravità. Questa impostazione, pertanto, onera il datore dei controlli sulle 24 ore, e non solo sulle ore di lavoro sostituite dal permesso.