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Family Act: i principi generali della legge delega

Attualità - Francesca Pollicino - 9 Maggio 2022

Il c.d. Family Act l. n. 32 del 7 aprile 2022, formalmente denominato “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile scorso.

Gli obiettivi della legge sono molteplici, ma tutti orientati a riordinare e potenziare le norme a sostegno della genitorialità, valorizzando la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per educare bambini e giovani a una crescita inclusiva, avendo uno sguardo attento alla disabilità, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei/delle giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e incentivare, in particolare, il lavoro femminile.

Nell’esercizio delle deleghe, il Governo dovrà attenersi ai criteri direttivi e ai principi generali elencati all’art. 1:

a) assicurare l’applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli/e a carico;

b) promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile e agevolando l’armonizzazione dei tempi vita-lavoro e l’equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, nonché favorire il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità;

c) affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento dei/lle figli/e, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;

d) prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie ai medesimi;

e) tenere conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare;

f) abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

g) assicurare il monitoraggio e la verifica dell’impatto dei nuovi interventi da parte dell’organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

La legge delega si orienta in più direzioni, dettando criteri direttivi e principi di carattere speciale per singola materia.

L’art. 2 concerne le misure a sostegno dell’educazione dei/lle figli/e, tra le quali sono previste:

  • l’attivazione, su tutto il territorio nazionale, di servizi socio-educativi e di istruzione per l’infanzia e l’adolescenza;
  • l’erogazione dei servizi attraverso modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze dei genitori e assicurare alle famiglie la parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei/lle figli/e, con particolare attenzione alle periferie urbane;
  • l’erogazione di contributi per la partecipazione di bambini e giovani ad attività extra scolastiche come viaggi d’istruzione, sport di qualsiasi genere, nonché la frequenza a corsi di lingua straniera e per le attività artistiche, teatrali e musicali;
  • la promozione della cultura attraverso ulteriori aiuti economici per l’acquisto di libri da lettura, di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali, in accordo con gli strumenti a sostegno della cultura già previsti dalla legislazione vigente;
  • la previsione di misure di sostegno per le spese relative all’acquisto di beni e servizi informatici per i/le figli/e che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
  • una particolare attenzione alle esigenze, anche economiche, delle famiglie con figli disabili;
  • specifici benefici fiscali aggiuntivi sottoforma di welfare individuati dalla contrattazione collettiva aziendale con oggetto misure a sostegno dell’educazione della formazione, dei/lle figli/e, nonché della tutela alla salute.

Importanti novità in tema di congedi parentali sono inserite all’art. 3, mentre al sostegno per il lavoro femminile è dedicato l’art. 4: per i dettagli si rinvia a Family Act: profili lavoristici della l. N. 32/2022. 

Ulteriori tematiche concernono il sostegno alle famiglie per la formazione dei/lle figli/e e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei/lle giovani.

L’art. 5 contiene i seguenti principi e criteri direttivi:

  • detrazioni fiscali per le spese familiari relative a contratti di locazione di abitazioni per figli/e maggiorenni iscritti a corsi universitari;
  • agevolazioni fiscali per la locazione di immobili adibiti ad abitazione principale o per l’acquisto di prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti di età non superiore a 35 anni, ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore ai 35 anni;
  • ulteriori interventi di rafforzamento delle misure a promozione dell’autonomia, anche abitativa, dei/lle figli/e maggiorenni dalla famiglia d’origine;
  • forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, altri spettacoli dal vivo, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali e molto altro per i nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli/e a carico;
  • agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all’innovazione e alla digitalizzazione all’auto imprenditoria in favore di età inferiore ai 18 anni.

In ultimo, l’art. 6 traccia alcune linee guida in tema di responsabilità familiari.

Si vuole promuovere la diffusione di attività informative e formative per favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonché su quelli inerenti alla vita familiare. Inoltre, si vuole incentivare, nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal PNRR, la diffusione di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante l’attività di mediazione familiare e integrando le competenze dei consultori.

Questa riforma si propone, pertanto, di adeguare la normativa italiana a quella degli altri Paesi europei, rinnovando temi di particolare rilevanza sociale, che interessano le famiglie, quali prime comunità, all’interno della società tutta.

Per approfondire

L. N. 32/2022_Family act

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