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Facebook deve eliminare su scala mondiale i contenuti discriminatori

Giurisprudenza - Gianluigi Pezzini - 8 Aprile 2020

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza, 3 ottobre 2019 (causa C-18/18) ha rilevato come un prestatore di servizi di hosting (Facebook) «può essere destinatario di ingiunzione» qualora «sussist[a] un rischio reale che un’informazione qualificata come illecita possa essere successivamente riprodotta e condivisa da un altro utente di detto network».

I Giudici europei sono stati investiti della questione dalla Corte Suprema austriaca, chiamata a dirimere la controversia sorta tra una deputata “Verde” del Parlamento austriaco che, oggetto di un commento denigratorio postato da un utente di Facebook, ha convenuto in giudizio il social network per la rimozione sia del post offensivo sia di tutti i post dal contenuto equivalente.

A fronte della questione pregiudiziale sollevata dai Giudici austriaci circa l’interpretazione della Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, la CGUE ha affermato che la direttiva non osta a che un giudice di uno Stato membro possa ordinare a un prestatore di servizi di hosting la rimozione e/o il blocco dell’accesso alle informazioni, non solo quando il contenuto sia identico a quello di un’informazione già dichiarata illecita, ma anche qualora il contenuto sia equivalente. In questo caso, però, la sorveglianza delle informazioni imposta all’host non può essere tale da costringere lo stesso a effettuare una valutazione autonoma del contenuto dell’informazione, nel caso di Facebook, del post. La Corte di Giustizia ha sottolineato, inoltre, come l’ingiunzione debba ritenersi a “livello mondiale”, evidenziando come nel testo della Direttiva non vi sia «alcuna limitazione, segnatamente territoriale».

La pronuncia segna un approdo molto importante per la tutela dell’onore e della dignità della persona che sempre più spesso vengono lesi attraverso la condivisione di post sui social network. In futuro Facebook, Instagram o Twitter, solo per citare i più famosi, pur non potendo ritenersi responsabili in virtù dell’art. 15 della Direttiva citata, saranno tenuti ad eliminare tutti i contenuti dichiarati illeciti, compresi quelli che abbiano contenuto equivalente.

 

Approfondimenti

Testo della decisione

 

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