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Edilizia residenziale pubblica: incostituzionale la legge lombarda

Giurisprudenza - Ilaria Colussi - 2 Giugno 2020

Sei italiano o straniero, chiedi accesso all’edilizia residenziale pubblica ma non sei residente e non hai un lavoro nella Regione Lombardia da almeno 5 anni? Non puoi accedere.

Così fino al 28 gennaio 2020 quando la Corte Costituzionale con sentenza 44 (depositata il 9 marzo 2020 e pubblicata l’11 marzo) ha deliberato che il requisito della residenza ultra quinquennale per l’edilizia residenziale pubblica è incostituzionale, in quanto non ha legame con la funzione del servizio pubblico di assicurare una casa a chi sia in una situazione di effettivo bisogno.

La legge regionale lombarda n. 16/2016 è stata quindi considerata incostituzionale in quella sezione – e perciò lesiva dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – atteso che la stabilità territoriale non può prevalere sulla valutazione del bisogno del richiedente e deve essere uno degli elementi da considerare nell’esame della domanda ma non un requisito di ammissione rigido “a monte”.

“Il ‘radicamento’ territoriale, quand’anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno”. Il requisito di residenza “produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”.

 

Approfondimenti

Testo della decisione

 

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