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Discriminatoria la Delibera della Giunta Regionale Veneto 735/19

Giurisprudenza - Anna Piovesana - 30 Maggio 2022
  I genitori di un lavoratore albanese, divenuto cittadino italiano nel 2017, formulavano alla ULSS competente domanda di iscrizione ordinaria al Servizio Sanitario Nazionale . All’atto di presentazione dell’istanza, i richiedenti erano extracomunitari , ultrasessantacinquenni , entrati in Italia dopo il 5.11.2008 e in possesso di regolare permesso di soggiorno , quali familiari di cittadino italiano. La domanda è stata respinta sulla scorta di quanto previsto dal punto 8.2, Allegato A, della Delibera della Regione Veneto n. 735/2019 . Tale disposizione stabilisce che: “ I cittadini extracomunitari residenti , familiari di cittadino appartenente all’U.E./ italiano lavoratore subordinato o autonomo, in possesso di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’U.E. valida cinque anni, sono iscritti a titolo obbligatorio al SSN , a eccezione dei genitori ultrasessantacinquenni che fanno ingresso dopo il 5.11.2008 . Questi ultimi sono tenuti alla stipula di una polizza assicurativa o all’iscrizione a titolo volontario al SSN previo pagamento di un contributo …”. A fronte del diniego all’iscrizione ordinaria opposto dalla ULSS, i genitori avevano provveduto a iscriversi volontariamente al SSN e a pagare il relativo contributo. Hanno, poi, fatto ricorso al Giudice del lavoro chiedendo venisse accertata la natura discriminatoria della predetta disposizione , nonché il loro diritto all’iscrizione ordinaria al SSN e la natura indebita dei pagamenti effettuati a titolo di iscrizione volontaria. Instavano, quindi, affinché il Tribunale condannasse l’Azienda Sanitaria e la Regione Veneto a restituire loro quanto versato per l’iscrizione ordinaria. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, ma la sentenza veniva riformata dalla Corte d’Appello di Venezia con la pronuncia 15.4.2022, n. 138 . I giudici di seconde cure evidenziavano, anzitutto, che la normativa da applicare al caso di specie non era quella invocata dalle resistenti ( art. 29, comma 1, lett. d) d.lgs. 286/1998 ), bensì quella citata dai ricorrenti e, specificamente, gli artt. 19 e 23 d.lgs. 30/2007 (attuativi dell’art. 24 Direttiva 2004/38/CE) che sanciscono la parità di trattamento tra cittadini italiani e i loro familiari non aventi cittadinanza in uno stato membro, ma titolari di diritto di soggiorno in Italia . Ed invero l’ art. 19 d.lgs. 30/2007 statuisce espressamente che: “(…)  ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza in uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”. L’ art. 23 del citato decreto precisa poi che: “ le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani, non aventi la cittadinanza italiana ”. Rilevava ulteriormente la Corte d’appello che, diversamente da quanto sostenuto dalla ULSS e dalla Regione Veneto, anche le convenute erano vincolate al rispetto dell’ Accordo Stato Regioni 20.12.2012 , in forza del quale i familiari extracomunitari a carico di cittadini italiani hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN (in tal senso anche  App. Venezia n. 15/2020 ). Quanto alla questione sollevata dai ricorrenti, circa la natura discriminatoria del punto 8.2, Allegato A, Delibera Regione Veneto n. 735/2019 , la Corte affermava che tale disposizione realizza una discriminazione per ragioni di età , in quanto impedisce l’iscrizione ordinaria al SSN solo ai genitori (ultrasessantacinquenni, entrati in Italia dopo il 5.11.2008) di cittadini italiani, mentre la consente a tutti gli altri familiari a carico (sempre entrati in Italia dopo il 5.11.2008), dotati di permesso di soggiorno. Secondo la Corte, la predetta Delibera pone in essere anche una discriminazione per motivi di razza , in quanto effettua una disparità di trattamento a danno dei familiari titolari di diritto di soggiorno conviventi con un cittadino italiano “che abbia acquisito la cittadinanza italiana o comunitaria”, rispetto ai familiari a carico di chi è cittadino italiano dalla nascita (oltre che rispetto ai cittadini dell’UE che si recano o soggiornano in uno stato membro diverso da quello in cui hanno la cittadinanza familiari che li accompagnano o raggiungono). Secondo la Corte, anche il comportamento adottato dalla ULSS era discriminatorio , in quanto la stessa, come pubblica amministrazione, avrebbe dovuto disapplicare la Delibera Regionale , che confliggeva con l art. 24 della direttiva comunitaria 2004/38/CE . Precisavano i giudici di seconde cure che, per aversi discriminazione (ex. artt. 43 e 44 d.lgs. 286/1998 ), non è necessaria la prova di uno specifico intento lesivo, ma è sufficiente che il comportamento risulti oggettivamente discriminatorio. Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato la natura discriminatoria del diniego opposto dall’Azienda Sanitaria all’iscrizione obbligatoria dei ricorrenti al SSN e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato il diritto degli appellanti alla predetta iscrizione , condannando le convenute a restituire agli appellanti le somme dagli stessi corrisposte per l’iscrizione volontaria. Dichiarata altresì la natura discriminatoria del punto 8.2, Allegato A, della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 753/19 , la Corte ha condannato la Regione a rimuovere la predetta discriminazione , imponendo alla stessa di modificare le disposizioni sino ad oggi applicate e di inviare, a tutte le Aziende Sanitarie del Veneto, indicazioni sulle corrette procedure da adottare per l’iscrizione obbligatoria al SSN degli extracomunitari ultrasessantacinquenni, genitori di cittadini italiani. La sentenza in commento, le cui argomentazioni e conclusioni sono del tutto condivisibili, si pone in linea di continuità con l’orientamento già espresso da numerosi Tribunali del Veneto che, chiamati a pronunciarsi in plurime occasioni sulla questione, hanno per lo più accolto i ricorsi dei cittadini extracomunitari (si veda da es. Trib. Treviso ord. 9.06.2021 e Trib. Padova 12.04.2022, n. 1830 ).

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