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Discriminato l’agente di Polizia Locale obiettore di coscienza

Giurisprudenza - Anna Piovesana - 8 Luglio 2022

 

Nel maggio 2020, il Comune di Ferrara adottava un nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, ivi introducendo una disposizione che rendeva incompatibile l’appartenenza al predetto Corpo, con lo status di obiettore di coscienza. Il Regolamento stabiliva inoltre l’assegnazione “in via continuativa”, “a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza”, di “una pistola semiautomatica … congiuntamente a un idoneo quantitativo di munizioni”.

A seguito di tale mutamento di disciplina, un dipendente, agente di P.S., adibito sin dal 2007 alla funzione di Vigile di Quartiere, mansione da sempre svolta senza portare armi, si vedeva assegnato d’ufficio alla Centrale Radio Operativa, in ragione del fatto di avere, in passato, manifestato l’obiezione di coscienza, rifiutando di prestare il servizio militare in occasione della chiamata alla leva. Non avendo rinunciato alla sua posizione di obiettore, l’amministrazione non gli aveva assegnato l’arma di ordinanza e lo aveva rimosso dalle sue mansioni operative.

Nel frattempo, tutti gli altri agenti di polizia locale, muniti della qualifica di agenti di P.S., si vedevano consegnata la pistola di ordinanza, senza essere stati messi nella condizione di poter manifestare formalmente il proprio convincimento personale in materia di porto d’armi. Ciò accadeva con particolare riferimento al gruppo delle donne, che non essendo soggette alla leva obbligatoria, non avevano potuto, neppure in passato, esprimersi sul punto.

L’agente e la CGIL Federazione Pubblica adivano, quindi, il Giudice del Lavoro di Ferrara, con ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011, chiedendo che: A) venisse accertato il carattere discriminatorio delle disposizioni del Regolamento di Polizia Locale, che avevano introdotto l’incompatibilità dell’appartenenza al Corpo di Polizia Locale con lo status di obiettore, nonché la discriminatorietà della condotta del Comune, consistita nel mancato riconoscimento ai propri agenti della facoltà di esercitare il diritto all’obiezione di coscienza all’uso delle armi e dell’ordine di servizio con il quale il ricorrente era stato rimosso dalle precedenti mansioni esterne; B) fosse ordinato al Comune di riassegnare l’agente di P.S. anche a servizi esterni che non richiedono l’uso necessario delle armi e di consentire agli agenti di manifestare formalmente la propria obiezione di coscienza; C) fosse condannato il Comune al risarcimento del danni in favore sia dell’organizzazione sindacale, che del lavoratore obiettore.

Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 15.04.2022, ha accolto il ricorso.

Il Giudice, dopo aver effettuato un’approfondita disamina della normativa in materia di obiezione di coscienza e di quella in materia di porto d’armi nel settore della polizia municipale (l. 7.03.1986, n. 65; l. 1.04.1981, n. 121 e D.M. 4.03.1987, n. 145), ha ritenuto non condivisibile la tesi del Comune, secondo cui lo status di obiettore di coscienza è sempre incompatibile con l’appartenenza al Corpo di Polizia Locale. Secondo il magistrato, tale incompatibilità può sorgere solo “se lo stabilisce il regolamento” che, però, all’epoca dell’assunzione del poliziotto locale, non prevedeva l’obbligo porto d’armi, entrato in vigore nel 2020.

L’ordinanza prosegue affermando che “l’introduzione del porto continuativo dell’arma, sia in attività esterne sia in attività interne, e della regola della incompatibilità dello status di obiettore, non può essere imposto con effetti retroattivi nei confronti del personale”, sicché il Comune non poteva imporre al vigile di osservare un “obbligo che all’epoca [della sua entrata nel Corpo] non esisteva e che ora era invece in grado di toccare, almeno potenzialmente, il nucleo profondo dei suoi convincimenti etici e religiosi”.

Il Giudice ha altresì precisato che “il bilanciamento degli interessi e degli obiettivi, perseguiti dal Comune attraverso la scelta di armare il Corpo e le conseguenti esigenze organizzative che ne conseguono, può e deve essere contemperato con quello di tali dipendenti a esprimersi sulle modalità di svolgimento di servizi di competenza della polizia municipale che, per scelta del legislatore primario, non risultano necessariamente connessi con il porto dell’arma”.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento posto in essere dal Comune nei confronti della generalità degli agenti di Polizia Locale (cioè l’imposizione agli stessi dell’obbligo del porto d’armi, senza consentire loro di esprimersi al riguardo) costituisce una discriminazione indiretta non solo per “convinzioni personali”, ma anche per ragioni di “genere”, considerato l’elevato numero di dipendenti di sesso femminile che, in quanto non chiamate alla leva, non avevano potuto esprimere obiezione di coscienza.

Nei confronti del ricorrente, il Tribunale ha invece ravvisato la sussistenza di una discriminazione diretta per convinzioni personali, in relazione allo status “conclamato” del lavoratore di obiettore. Il Giudice, dopo aver ribadito che il ricorrente era stato assunto nel Corpo di Polizia Locale in un’epoca in cui non era prevista alcuna incompatibilità “per obiezione di coscienza”, sicché la nuova disposizione del Regolamento non poteva essere allo stesso applicata, ha evidenziato che l’assegnazione allo stesso da parte del Comune di “mansioni interne” (Centrale Operativo), aveva comportato per il lavoratore anche la perdita dell’indennità di servizio esterno pari ad € 9,00 giornalieri.

Accertata dunque la natura discriminatoria diretta e indiretta degli atti/disposizioni/comportamenti sopra menzionati il Giudice ha condannato il Comune ad adottare uno specifico piano di rimozione delle discriminazioni (ex art. 28, c. 5, d.lgs. 150/2011) nonché a risarcire il danno patrimoniale al ricorrente e non patrimoniale in favore del sindacato (sul punto richiama Cass. S.U. 21.07.2021, n. 20819).

L’ordinanza costituisce in un importante precedente in un settore, quale quello della Polizia locale, ove spesso è molto difficile contemperare esigenze diverse, quali quella di garantire il diritto all’obiezione di coscienza degli agenti e quella di assicurare la sicurezza degli stessi e del territorio.

 

 

 

 

Per approfondire

Trib. Ferrara 15.04.2022

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