BLOG

Disabilità: l’esclusione dalla turnazione per lo straordinario è discriminazione

Giurisprudenza - Gianluca Picco - 25 Settembre 2020

Con l’ordinanza n. 14075/2020 (depositata in data 7 luglio 2020), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha condannato il Ministero dei Trasporti al risarcimento del danno per comportamento discriminatorio nei confronti di un proprio dipendente disabile, escluso dalla turnazione per il lavoro straordinario.

La vicenda riguarda un impiegato pubblico, affetto da disabilità, che dal novembre 2008 al maggio 2011 è stato escluso dai turni di straordinario disposti per la revisione dei veicoli e compensati direttamente dai privati.

Secondo la Corte d’Appello di L’Aquila, «il lavoratore, affetto da disabilità e destinatario dei benefici previsti dalla legge numero 104 del 1992, sin dal 2001 è stato adibito, in via continuativa e non saltuaria, allo sportello» e, pertanto, «doveva essere incluso nella turnazione, che riguardava tutti i dipendenti ai quali erano assegnate dette mansioni». In giudizio, invece, è emerso come la sua esclusione sia stata determinata dalla sola condizione di disabile e, comunque, non giustificata, poiché «l’handicap fisico non influiva sulla possibilità di espletare il servizio né comportava una difficoltà nell’erogarlo, tanto che in precedenza egli era stato incluso nei turni e si era assentato con la medesima frequenza degli altri addetti alle stesse mansioni».

Il Ministero dei Trasporti ha impugnato il decisum della Corte territoriale, ricordando come la decisione di non includere il lavoratore nei turni di straordinario fosse stata assunta dal direttore dell’ufficio per rispondere alle necessità dell’utenza e nell’ambito delle prerogative lui riconosciute; inoltre, ha evidenziato come non esista un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento e quindi l’impossibilità di configurare nel caso di specie un comportamento discriminatorio del datore di lavoro.

Argomentazioni che non hanno convinto i giudici di legittimità, i quali – tenuto conto che il lavoratore è stato adibito fin dal 2001 allo sportello in maniera continuativa (e non saltuaria) – hanno ritenuto l’esclusione dai turni di straordinario priva di giustificazioni e fondata sulla mera disabilità del dipendente. Evidente, pertanto, la discriminazione (diretta) compiuta dal datore di lavoro, poiché il lavoratore disabile è stato trattato meno favorevolmente dei colleghi non disabili (art. 2 della legge n. 67/2006).

 

Approfondimenti

Testo della decisione

 

Potrebbe interessarti anche