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Focus: Le ferie solidali

Attività della clinica - Redazione - 5 Marzo 2024

 

Previste per la prima volta dalla  l. 10 dicembre 2014, n. 183, le cd. ferie solidali costituiscono la «possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute» [art. 1, c. 9, lett. e)].

In attuazione della delega, l’art. 24, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto che «fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro».

Si tratta quindi del giusto equilibrio tra il godimento individuale di ferie e riposi e la condivisione del “di più” con i colleghi.

Le parti sociali hanno quindi  declinato l’istituto <<nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro>>.

Nella PA le ferie solidali sono ormai una solida realtà. Per esempio, esse sono disciplinare per il personale del comparto delle Funzioni Central dall’art. 30 del CCNL Funzioni Centrali del 12/02/2018, il quale disciplina compiutamente l’istituto dei riposi e delle ferie solidali con riguardo ai requisiti, condizioni e modalità di attuazione; come ad esempio, la volontarietà e gratuità della cessione, la necessità di dare assistenza ai figli minori bisognosi di costanti cure e l’idonea certificazione delle stesse.

La previsione non indica alcun termine massimo di assenza del dipendente che usufruisce di detti riposi e ferie solidali, ma si limita a prescrivere che il dipendente possa “presentare specifica istanza all’Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, …” (art. 30, comma 2 del CCNL citato). Gli unici obblighi presenti nel Contratto Collettivo, invero, sono la preventiva fruizione delle ordinarie ferie e riposi del dipendente (comma 7) e, il ritorno in disponibilità di quelle solidali allorquando cessino, prima della loro fruizione totale o parziale, le necessarie condizioni legittimanti delle stesse (comma 9).

Nell’impiego privato ha fatto da apripista il CCNL Metalmeccanica industria ove le parti firmatarie (Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm) hanno definito, con un verbale d’intesa del 26 marzo 2018, le  linee guida per la cessione, con l’istituzione della Banca ore solidale.
Secondo le linee guida:
1. La Banca delle ore solidale può essere attivata:
– per l’assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti,
– per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell’azienda l’esigenza di aiutare i colleghi interessati.
2. L’aiuto dovrà avvenire attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
3. L’attivazione dell’istituto potrà essere richiesta per il tramite della RSU o dei lavoratori e sarà avviata previo consenso dei lavoratori beneficiari che dovranno fornire liberatoria relativamente alla vigente normativa sulla Privacy.
4. L’azienda informerà i lavoratori dell’attivazione della banca delle ore solidale e riceverà le disponibilità ad aderire da parte degli stessi.
5. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.
6. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. ceduti e confluiti nella Banca ore solidale sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione. La massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli avrà diritto.
7. Le ore saranno cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sarà applicata sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.
8. La gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruite; in mancanza di regolamentazione aziendale gli eventuali residui della Banca ore solidale rientreranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.
In particolare, nell’accordo o regolamento aziendale dovranno essere stabilite:
– Le situazioni per le quali si decide di avviare l’istituto
– Il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la loro volontà di cedere le ferie aggiuntive non fruite e/o i Par accantonati in Conto ore e la quantità minima di ore cedibili
– L’eventuale modalità di partecipazione aziendale
– I tempi tecnici necessari per avviare praticamente l’istituto
– Le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di tali permessi aggiuntivi
– L’eventuale proroga dell’istituto.

 

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