clinica legale

Caregiver familiari e anziani: quale ruolo per la l. delega n. 33/2023?

Attività della clinica - Mariavittoria Biondo - 20 Giugno 2023

 

Il 31 marzo 2023 è entrata in vigore la legge n. 33/2023, recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (d’ora in avanti, legge delega Anziani).

Le politiche ivi considerate, in realtà, si pongono sia “in favore delle persone anziane”, ma vorrebbero, più ampiamente, essere dirette anche a mettere le famiglie in condizione di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale e gli inevitabili costi che comporta l’assistenza a favore di una persona anziana non autosufficiente.

Stando alla relazione tecnico-normativa allegata al disegno di legge delega Anziani, gli anziani non autosufficienti, come del resto le persone con gravi disabilità, pesano sempre di più sulle famiglie, sia come carico assistenziale che in termini di oneri economici. La non autosufficienza è ormai, dopo la perdita del lavoro, la prima causa di impoverimento delle famiglie italiane.

Dunque, per affrontare tali problemi, nella legge delega Anziani si prevede di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita dei caregiver familiari  impegnatii [1],  nell’assistenza diretta alla persona non autosufficiente, promuovendo interventi volti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell’esperienza maturata e forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari. Inoltre, si intende semplificare gli adempimenti burocratici richiesti alle persone anziane e ai rispettivi caregiver, nonché favorire nuove forme di socializzazione tra anziani, con un alleggerimento, seppur indiretto, del carico gravante sulle famiglie (rectius, sui caregiver familiari).

Come si evince dalla legge delega Anziani[2], i bisogni della persona anziana sono correlati alle necessità del proprio contesto familiare. Ad esempio, nell’ambito della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria della persona anziana non autosufficiente, sono considerate non soltanto le necessità della persona anziana, ma anche le esigenze del proprio contesto familiare.

Dal punto di vista “operativo”, la legge delega Anziani punta al miglioramento del benessere psico-fisico dei caregiver familiari attraverso un pacchetto di interventi alquanto corposo, consistente in:
a) valorizzazione del lavoro di cura svolto dai caregiver studenti, prevedendo il riconoscimento di crediti scolastici o formativi universitari, rispettivamente per studenti della scuola secondaria di secondo grado e dell’Università;
b) semplificazione dell’accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA (Punti Unici di Accesso), collocati presso le Case della Comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l’accesso ai servizi dello SNAA (Sistema Nazionale per la popolazione Anziana non Autosufficiente) e lo svolgimento delle attività di screening per l’individuazione dei fabbisogni di assistenza;
c) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi;
d) redazione del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) con il coinvolgimento dei caregiver familiari;
e) previsione del “Budget di cura e assistenza”, strumentale al riconoscimento dei servizi individuati nel PAI e all’attuazione dello stesso;
f) ricognizione e riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l’occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali;
g) miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, prevedendo:
g1) ricognizione e ridefinizione della normativa di settore;
g2) promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell’esperienza maturata;
g3) previsione di forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari, nell’ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

Ai fini dell’attuazione degli interventi sopra richiamati, l’art. 8, comma 1, lett. b) della legge delega Anziani prevede anche l’utilizzo delle risorse del c.d. fondo caregiver[3], «limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti».
Sul punto, si ritiene che il legislatore non avrebbe dovuto sottrarre tali risorse alla copertura finanziaria degli interventi destinati al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo del caregiver familiare.
Sebbene gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge delega Anziani siano destinati anche al miglioramento della vita dei caregiver familiari, la clausola “limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti” consente di destinare tali risorse anche ad altri interventi, che non sono rivolti, né direttamente, né indirettamente, ai caregiver familiari.
A tal riguardo, si pensi all’intervento di promozione dell’attività fisica sportiva nella popolazione anziana: tale intervento non si rivolge né agli anziani non autosufficienti, né ai rispettivi caregiver. La suddetta clausola, in realtà, avrebbe dovuto prevedere l’utilizzo delle risorse del cd. fondo caregiverlimitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane non autosufficienti e dei loro caregiver familiari”.

 

[1] Ai sensi di tale disposizione, «si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge,  dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

[2] Si tratta del fondo di cui al comma 254, art. 1, l. n. 205/2017.

[3] Articoli 2, comma 2, lett. e) e i), 4, comma 2, lett. l), punto 2) e 5, comma 2, lett. c).

Potrebbe interessarti anche