Certificazione di parità di genere: si riduce lo sgravio contributivo per le certificazioni 2023
Le imprese che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere nel corso del 2023 possono beneficiare dell’esonero contributivo, sebbene l’ammontare dello sgravio sia stato proporzionalmente ridotto.
Le aziende che hanno presentato richiesta all’INPS nel 2024 (entro il 30 aprile o, in caso di rettifica dei dati retributivi, entro il 15 ottobre) stanno ricevendo una comunicazione di accoglimento parziale. L’importo concesso è stato infatti decurtato di circa il 31% rispetto alla soglia massima prevista. A titolo esemplificativo, un’impresa che, sulla base delle retribuzioni dichiarate, avrebbe avuto diritto all’esonero massimo di 150.000 euro (50.000 euro annui per tre anni), è stata autorizzata a conguagliare un importo pari a 103.021,07 euro, suddiviso in rate mensili di 2.861,70 euro.
L’agevolazione, introdotta dall’articolo 5 della Legge n. 162/2021, stabilisce una riduzione dell’1% dei contributi previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, entro un limite massimo annuo di 50.000 euro. La misura è finanziata mediante uno stanziamento di 50 milioni di euro annui. Tuttavia, il decreto attuativo del Ministero del Lavoro del 20 ottobre 2022 prevede che, qualora le risorse disponibili risultino insufficienti, l’importo dell’esonero venga proporzionalmente ridotto.
La significativa decurtazione applicata per l’anno 2023 – pari a circa un terzo dell’importo originariamente previsto – è indicativa del crescente numero di aziende che hanno ottenuto la certificazione Pdr 125:2022. Conseguentemente, le imprese che hanno presentato domanda tramite il portale Diresco ricevono un’indicazione dell’accoglimento parziale, con il dettaglio dell’ammontare complessivo dell’esonero per il triennio e dell’importo mensile spettante.
L’INPS, contestualmente all’autorizzazione dell’esonero per il periodo di validità della certificazione, ha attribuito alle aziende interessate il codice autorizzativo 4R, necessario per il recupero dell’agevolazione attraverso il flusso Uniemens. Tale procedura si conforma alle disposizioni della Circolare INPS n. 137/2022, già applicate alle imprese certificate nel 2022. In assenza di specifiche ulteriori da parte dell’INPS, si ritiene che restino valide le modalità operative precedentemente adottate, consentendo alle aziende di conguagliare sia l’esonero corrente sia quello arretrato a partire dal mese successivo alla ricezione della comunicazione di accoglimento.
L’effettiva fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- Regolarità contributiva;
- Assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- Rispetto degli obblighi normativi e contrattuali previsti dai CCNL applicabili;
- Presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità, conformemente alla normativa vigente.
Poiché trattasi di una misura di carattere generale, l’esonero non rientra nella categoria degli aiuti di Stato e, di conseguenza, non concorre al limite stabilito per il regime de minimis.