Carta Nazionale Giovani: nuove discriminazioni e vecchie barriere
Con sentenza del 28 ottobre 2021, C-462/2020, la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Milano in ordine a probabili profili discriminatori della “Carta famiglia”, nella parte in cui escludeva dal godimento dei relativi benefici i cittadini extra Ue, ne accertava profili discriminatori.
All’esito della vicenda rilevava, la Corte, l’avvenuta violazione del diritto alla parità di trattamento lì dove, il diritto interno, ha inteso escludere i cittadini di stati terzi dal rilascio e utilizzo della carta famiglia in violazione del diritto dell’Unione, ordinandone la dovuta modifica e la contestuale rimozione di ogni effetto discriminatorio.
In ossequio alla pronuncia, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 22 febbraio 2022, testualmente disponeva: “Costituisce discriminazione la condotta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, consistente nell’esclusione dal portale per la presentazione delle domande di “carta della famiglia” i cittadini extra UE in quanto tale esclusione è in contrasto con le direttive UE 2011/98; 2003/09, 2011/95, 2009/50, contrasto accertato dalla CGUE con sentenza del 28 ottobre 2021 n. 462 a seguito di rinvio pregiudiziale, sicché la Presidenza deve modificare il DPCM 27.6.2019 nelle parti in contrasto con le suddette norme e pertanto garantire l’accesso alla prestazione, a parità di condizioni con i cittadini italiani, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di permesso unico lavoro, di permesso “carta blu”, di status di rifugiato o di protezione sussidiaria […]“.
La vicenda potrebbe dirsi chiusa, se non fosse che la Legge di Bilancio 2020, con un fondo stanziato di 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, ha istituito la cosiddetta “Carta Giovani Nazionale” ovvero uno strumento che offre a giovani italiani ed europei, residenti in Italia, con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, una serie di sconti e agevolazioni su prodotti e servizi, tra cui esperienze di viaggio o formative, manifestazioni sportive, iniziative culturali e di intrattenimento. Agevolazioni offerte da operatori ed esercenti ovvero enti pubblici.
Tutto ciò posto appare evidente, ancora una volta, la discriminazione istituzionale, in totale contrasto con il diritto dell’Unione, nei confronti dei cittadini extra UE che sul nostro territorio soggiornano e che, in larga parte, contribuiscono allo sviluppo di un Paese che non li premia ma li discrimina.
E’ palese, infatti, che la Carta Giovani abbia la stessa natura e le medesime caratteristiche della Carta famiglia. Pertanto, i profili discriminatori individuati per quest’ultima sono ugualmente predicabili per la Carta che assicura benefici agli under 35.
Ma come si è risolta la questione della Carta famiglia? Basta leggere quanto pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia: “la Legge di Bilancio 2022, proseguendo nello sforzo di riordinare, semplificare e potenziare le misure per il sostegno delle famiglie, non ha rifinanziato la Carta della famiglia rivolgendo le risorse finanziarie a nuove misure a favore delle famiglie“. Non si può non pensare al gattopardesco “tutto cambia perchè niente cambi”.
L’ordine del Tribunale di Milano è destinato, dunque, a cadere nel vuoto: visto che non esiste più la Carta famiglia, tutti coloro che illegittimamente non ne avevano potuto beneficiare, semplicemente non potranno più goderne.
Tuttavia, per non farci mancare niente ci siamo inventati nuove discriminazioni per nazionalità e accresciuto vecchie barriere di accesso alle provvidenze dello stato sociale. Quella della giurisprudenza europea e nazionale è una fatica di Sisifo: appena vengono individuate e condannate alcune discriminazioni, ne vengono prontamente ripristinate altre a danno dei più deboli. E’ una realtà di cui bisogna essere consapevoli.