La cittadinanza italiana per i soggetti nati all’estero
Con il decreto-legge recentemente emanato, è stato introdotto nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’articolo 3-bis, recante una disciplina specifica in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana a soggetti nati all’estero. La disposizione opera una deroga espressa a numerose fonti normative previgenti, sia primarie che codicistiche, e introduce nuovi criteri per l’esclusione del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in determinati casi.
1. Contenuto della disposizione
Il comma 1 del nuovo articolo 3-bis stabilisce che, in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della legge n. 91/1992, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della norma, ed è in possesso di altra cittadinanza.
Sono previste cinque eccezioni:
- a) presentazione di una domanda, corredata di documentazione, presso l’autorità consolare o il sindaco competente, entro il 27 marzo 2025 alle ore 23:59 (ora di Roma), con riconoscimento effettuato nel rispetto della normativa vigente a tale data;
- b) accertamento giudiziale dello stato di cittadino, a seguito di domanda proposta entro il medesimo termine temporale;
- c) nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
- d) residenza in Italia per almeno due anni continuativi, prima della nascita o adozione, da parte di un genitore o adottante cittadino;
- e) nascita in Italia di un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini.
2. Effetti sul sistema normativo previgente
La disposizione si inserisce in modo trasversale rispetto alla normativa sulla cittadinanza, incidendo su norme risalenti, tra cui quelle contenute nella legge n. 555/1912 e nel codice civile del 1865. Essa modifica l’interpretazione consolidata in merito all’acquisto della cittadinanza per discendenza da cittadini italiani emigrati all’estero, in particolare al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
La formulazione adottata dal legislatore produce effetti anche su situazioni anteriori all’entrata in vigore della norma, prevedendo espressamente l’applicabilità a soggetti nati prima della sua introduzione. Ciò comporta una rilettura retroattiva dello status civitatis in assenza delle condizioni sopra indicate.
3. Modifiche procedurali: l’art. 19-bis del d.lgs. n. 150/2011
Il comma 2 del decreto-legge interviene sull’art. 19-bis del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, modificandone la rubrica e introducendo due nuovi commi:
- Il comma 2-bis stabilisce che, salvo diversa previsione legislativa, nelle controversie relative all’accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
- Il comma 2-ter dispone che, in tali controversie, il soggetto richiedente deve allegare e provare l’assenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
Queste modifiche incidono sulla struttura probatoria dei giudizi in materia di cittadinanza, introducendo un’esclusione esplicita di alcune fonti di prova e specificando l’onere probatorio in capo al ricorrente.
5. Rapporti tra la nuova disciplina e lo status pregresso
Il decreto-legge, nel prevedere che alcune situazioni siano considerate come “non aver mai dato luogo” all’acquisto della cittadinanza italiana, si riferisce anche a soggetti che potrebbero aver già ottenuto documentazione o certificazioni da parte delle autorità italiane. La portata di tale previsione può generare effetti su situazioni di fatto consolidate, richiedendo una valutazione della compatibilità degli atti amministrativi precedentemente emessi con la nuova disciplina.
Il coordinamento con le norme transitorie e con i principi del diritto intertemporale sarà centrale per l’attuazione del nuovo articolo 3-bis, anche in relazione alla tutela dell’affidamento legittimo e alla gestione dei rapporti giuridici eventualmente già instaurati.
6. Osservazioni conclusive di carattere sistemico
La nuova disposizione si innesta su un impianto normativo che, sin dalla legge del 1992, ha mantenuto una certa apertura nei confronti del riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, soprattutto nel contesto delle comunità italiane all’estero. L’articolo 3-bis introduce una disciplina più selettiva, delimitando l’ambito di applicazione del principio dello ius sanguinis e individuando criteri oggettivi e soggettivi per la sua operatività.
Il termine perentorio introdotto per la presentazione delle domande e le nuove regole probatorie nel processo civile rappresentano elementi centrali del nuovo assetto. La loro applicazione richiederà attenzione da parte degli operatori, sia sul piano amministrativo che giudiziario.
Il coordinamento tra le fonti primarie e le norme di rango inferiore, l’accertamento della validità degli atti pregressi e la gestione delle situazioni giuridiche in corso saranno temi rilevanti nella fase attuativa e interpretativa della norma.