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Cittadina extracomunitaria discriminata nell’accesso al SSN

Giornate Internazionali - Anna Piovesana - 20 Marzo 2023

 

Una cittadina del Gabon, figlia e sorella convivente di cittadini italiani, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciatole ex art. 19, co. 2, d.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione, anche detto TUI) si vedeva negare dalla ULSS il rinnovo della tessera sanitaria. Secondo l’Azienda, il predetto permesso di soggiorno non rientrava tra i titoli che danno diritto alle prestazioni del SSN e ciò sulla scorta di un’interpretazione dell’art. 34 TUI, fornita dalla circolare del Ministero della Salute n. 5/2000 e delle Linee guida, in materia di assistenza ai cittadini appartenenti all’U.E. e ai cittadini extracomunitari, adottate con delibera della Giunta Regionale Veneto 4.06.2019, n. 753.

A fronte del diniego predetto, la cittadina extracomunitaria adiva il Giudice di Vicenza chiedendo che venisse accertata, ex art. 43 TUI, la natura discriminatoria del comportamento perpetrato dalla ULSS 8 nonché delle disposizioni contenute nella DGR n. 753/2019, laddove prevedono che i titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, previsto dall’art. 19 TUI, non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. La ricorrente instava, quindi, affinché il Tribunale condannasse l’Azienda Sanitaria e la Regione Veneto a cessare il comportamento discriminatorio ed a rimuoverne gli effetti.

La Giudice, nella pronuncia in commento del 6 febbraio 2023, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 34 comma 1 TUI, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia “per motivi familiari” hanno l’obbligo di iscrizione al SSN ed hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene l’obbligo contributivo, l’assistenza erogata dal SSN e la sua validità temporale.

La ULSS resistente, sposando l’interpretazione del Ministero della salute e facendo leva sulle disposizioni della predetta DGR n. 753/2019, ha sostenuto in giudizio che il permesso “per motivi familiari”, richiamato nell’art. 34 TUI, non è quello in possesso della ricorrente, concesso ex art. 19 co. 2 lett. c) TUI, bensì esclusivamente quello rilasciato ex art. 30 TUI.

Tale tesi, secondo la giudicante, non trova però un esplicito supporto testuale nel predetto articolo 34, che non distingue tra le diverse tipologie di titolo di soggiorno per motivi familiari e specifica unicamente che tra i permessi che comportano iscrizione obbligatoria al SSN sono inclusi quelli per “motivi familiari”. Se poi si considera la preminente rilevanza degli interessi in gioco, cioè quelli alla tutela della salute e alla protezione degli stranieri dalla discriminazione nel campo dei diritto sociali, a fronte di un dato normativo dubbio è indispensabile dare alla disposizione un’interpretazione conforme alla Costituzione e al diritto UE, ritenendo compresi nella platea dei soggetti che hanno diritto di accesso gratuito al SSN, ai sensi dell’art. 34 TUI, (anche) tutti gli stranieri che soggiornano sul territorio in forza di un qualunque permesso per motivi familiari.

La Giudice ha altresì chiarito che con la DGR n. 753/2019 ed in particolare con la previsione che esclude dall’accesso gratuito al SSN gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 19 co. 2 lett. c) TUI, la Giunta Regionale della regione Veneto ha introdotto un’ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio dei soggetti predetti rispetto ai cittadini italiani. L’ULSS, per parte propria, avrebbe dovuto disapplicare tale delibera in quanto configgente con la legislazione nazionale applicabile al caso di specie.

Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, il Tribunale di Vicenza ha accertato il carattere discriminatorio delle condotte poste in essere dalla Regione Veneto e dalla ULSS e, conseguentemente, ha condannato:

– la Regione Veneto a rimuovere dalle linee guida adottate con DGR n. 753/2019 le previsioni discriminatorie e ad adeguare le predette linee al diritto dei titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19 co 2 lett. c) TUI ad ottenere l’iscrizione obbligatoria gratuita al SSN;

– l’ULSS 8 a provvedere all’iscrizione obbligatoria e gratuita della ricorrente al SSN, rinnovandole la tessera sanitaria con effetto retroattivo, a far data dalla scadenza dell’ultima tessera.

Le argomentazioni della sentenza in commento sono del tutto condivisibili, atteso che le disposizioni regionali si pongono in aperto contrasto con il principio di parità di trattamento nell’accesso al SSN tra cittadini italiani e i loro familiari non aventi cittadinanza in uno stato membro, ma titolari di diritto di soggiorno in Italia, sancito dagli artt. 19 e 23 d.lgs. 30/2007 (attuativi dell’art. 24 Direttiva 2004/38/CE).

Va peraltro segnalato che la giurisprudenza veneta si è già pronunciata in plurime occasioni su fattispecie analoghe a quella in esame, giungendo a conclusioni conformi a quelle cui è pervenuto il Tribunale di Vicenza. Plurime sono le disposizioni della DGR n. 753/2019 che i giudici hanno ritenuto di carattere discriminatorio, sicché le ULSS venete e l’Amministrazione Regionale sono state ripetutamente condannate a cessare le condotte illegittime poste in essere ed a rimuoverne gli effetti (da ultimo, si segnala Corte d’Appello di Venezia 15.04.2022, n. 138, già commentata).

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