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La cd. carta del docente spetta anche agli insegnanti a termine

Giurisprudenza - Anna Piovesana - 19 Gennaio 2023

Una docente, che aveva lavorato dal 2016 al 2022 con contratti a tempo determinato presso un Istituto scolastico, adiva il Tribunale di Cosenza lamentando che per i suddetti periodi non le era stata riconosciuta la cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all’acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Assumeva che la predetta Carta, istituita dall’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 cd. Buona Scuola, attuato con il DPCM 23 settembre 2015, n. 32313, era riservata ai soli docenti a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, con esclusione quindi dei docenti assunti con contratto a tempo determinato. La ricorrente chiedeva al Giudice di accertare la discriminatorietà di tale disciplina per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché per violazione dell’art. 4 della direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 in materia di lavoro a tempo determinato e di condannare il Ministero dell’Istruzione a corrisponderle l’importo di € 500,00 per ciascun anno lavorato con contratto a tempo determinato.

Il Tribunale di Cosenza, nella sentenza 21 dicembre 2022, ha accolto il ricorso della lavoratrice.

Il Giudice ha anzitutto evidenziato che il contratto collettivo del comparto Scuola del 2007 attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti disponendo, all’art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”.

Secondo il Tribunale, il D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313 (art. 2) che ha dato attuazione alla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 121, di riforma della scuola (cd. Buona Scuola), nello stabilire che i destinatari della carta docenti sono “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, ha posto in essere una evidente disparità di trattamento/discriminazione a danno dei docenti a tempo determinato, vietata dalla clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 secondo la quale: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Rileva il Giudice che la stessa Corte di Giustizia Europea nell’ordinanza 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente la compatibilità dell’art. 1, comma 121 l. 107/2015 con la normativa comunitaria (clausola 4 direttiva europea 1999/70/CE), ha affermato come la predetta clausola 4 vada interpretata nel senso che: “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di Euro 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.

Anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 del 16 marzo 2022, riformando la decisione del TAR Lazio n. 7799/2016 del 7 luglio 2016, ha affermato che la scelta del Ministero dell’Istruzione di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ed ha quindi statuito l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost.

Sulla scorta dei principi di cui sopra, il Tribunale di Cosenza ha disapplicato l’art. 1 della l. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l’usufruibilità della Carta del docente anche al personale assunto a tempo determinato (i DPCM applicativi di tale disposizione nelle more sono stati annullati del Consiglio di Stato) ed ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 per gli anni scolastici dal 2016 al 2022, condannando il Ministero dell’Istruzione a provvedere in tal senso.

Quella in commento è l’ultima di plurime sentenze di merito, emanate nel 2022, che hanno riconosciuto ai “docenti precari” il diritto alla cd. Carta del Docente (così Trib. Torino, 24 marzo 2022 n. 515; Trib. La Spezia 26 agosto 2022, n. 228; Trib. Marsala 7 settembre 2022, n. 803; Trib. Vercelli 22 settembre 2022; Trib. Trani 7 novembre 2022, n. 1908).

Le pronunce menzionate riconoscono all’unanimità che non vi è alcuna ragione oggettiva che consenta di legittimamente di non riconoscere ai docenti a tempo determinato la cd. Carta del docente, considerato che gli insegnanti a tempo indeterminato e quelli a termine svolgono essenzialmente le stesse mansioni e sono in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche e didattiche. I giudici hanno ben evidenziato che l’attribuzione della Carta del docente ai soli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato appare, poi, ancor più irragionevole se si considera che, per legge, sono inclusi nei destinatari del beneficio anche gli insegnanti part-time (che hanno un impegno lavorativo ridotto rispetto agli stessi docenti a termine), i docenti di ruolo in prova (che potrebbero non superare la prova) nonché i “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”(che beneficiano dello strumento pur senza essere impegnati nell’attività didattica).

Per approfondire

Trib. Cosenza 21.12.2022

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