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Il congedo matrimoniale passa per il nuovo HUB dell’Inps

Attualità - Gianluigi Pezzini - 1 Giugno 2022

L’innovazione tecnologica della pubblica amministrazione è alimentata dalle misure stanziate per l’attuazione del PNRR che a partire dal 22 maggio scorso si compone di un nuovo tassello: l’HUB delle prestazioni non pensionistiche.

La nuova funzione, fa sapere l’Inps con il mess. n. 2147 del 22 maggio 2022, consiste in una piattaforma unica dove vengono gestiste le domande on-line di tutte le prestazioni di carattere non pensionistico.

A partire dal 23 maggio è presente sull’HUB delle prestazioni non pensionistiche anche l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps da richiedersi entro un anno dalla data del matrimonio o dell’unione civile.

L’Assegno per congedo matrimoniale, secondo l’Istituto, è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile.

Secondo il messaggio, la misura spetta

  • ai lavoratori (e le lavoratrici) disoccupati che nei 90 giorni precedenti il matrimonio o l’unione civile abbiano reso una prestazione di lavoro subordinato per almeno 15 giorni;
  • ai lavoratori (e lavoratrici) che per qualunque motivo (giustificato) non siano in servizio, fermo restando, ovviamente, necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

L’Istituto, inoltre, esclude espressamente dalla misura i lavoratori con la qualifica di impiegati e i lavoratori ai quali non si applica la disciplina sugli Assegni per il nucleo familiare, in virtù di tali esclusioni il beneficio spetta solamente agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza.

La domanda può essere presentata a) direttamente dal sito web dell’Inps accedendo tramite SPID, CNS o CIE, b) tramite contact center e c) con il supporto degli enti di patronato e intermediari autorizzati.

Al momento della compilazione della richiesta di accesso alla misura l’utente, oltre alla data del matrimonio, dovrà compilate le dichiarazioni relative a:

  • di aver acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato/a;
  • di non aver svolto alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero alla data del matrimonio e per la durata della prestazione;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio (da compilare solo se il richiedente si trova sotto le armi);
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

Al termine della procedura l’utente deve indicare le modalità di pagamento della misura optando tra:

  • accredito su IBAN;
  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale.

La misura pare esporsi a molteplici profili critici, forse il più evidente, è l’arbitrarietà dell’esclusione, da una parte, dei collaboratori sia ex art. 409, n. 3, c.p.c. che ex art. 2 d.lgs. 81/2015 ai quali comunque andrebbe applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, dall’altra, della categoria degli impiegati.

 

 

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