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Istigazione all’odio razziale: i like sui social, grave indizio di reato

Giurisprudenza - Gianluca Picco - 6 Giugno 2022

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 4534 del 9 febbraio 2022), i like su post antisemiti pubblicati sui social network possono costituire un grave indizio del reato di istigazione all’odio razziale. Il “gradimento” social, infatti, non solo dimostra – se unito con altre evidenze – l’adesione al gruppo virtuale nazifascista, ma contribuisce alla maggiore diffusione di un messaggio, già di per sé idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone.

Nel caso di specie, l’indagato era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione e firma alla polizia giudiziaria per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, per aver messo dei like su Facebook riferiti ad alcuni post antisemiti e per averli successivamente rilanciati dai propri account social, interagendo con una comunità virtuale neonazista, il cui scopo principale era la propaganda e l’incitamento all’odio razziale.

L’indagato ha impugnato tale misura dinanzi al Tribunale del Riesame di Roma (ai sensi dell’art. 309 c.p.p.), il quale – con ordinanza del 25 giugno 2021 – ha però confermato la decisione del GIP in ordine alla sussistenza dei gravi indizi del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui agli artt. 604-bis, comma 2, c.p. e 604-ter c.p., escludendo tale aggravante. Più approfonditamente, secondo i giudici della cautela, il monitoraggio delle interazioni in tre distinti social network (Facebook, Vkontacte e Whatsapp) aveva disvelato non solo la creazione di una comunità virtuale internet, chiamata “Ordine Ario Romano” (O.A.R.), caratterizzata da una vocazione ideologica di estrema destra neonazista, avente tra i suoi scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi, ma anche la commissione di plurimi delitti di propaganda di idee online fondate sull’antisemitismo, il negazionismo, l’affermazione della superiorità della razza bianca, nonché l’incitamento alla violenza. Inoltre, era emerso che l’indagato aveva aderito al gruppo “O.A.R.” anche incontrando di persona alcuni dei principali esponenti, e si era più volte messo in contatto via social, attraverso account a lui riconducibili, consentendo – con l’inserimento di like – il rilancio dei post e dei relativi contenuti di natura negazionista e antisemita.

Ricorreva così in Cassazione l’indagato, sostenendo che i like sono una semplice espressione di gradimento e che non possono dimostrare né l’appartenenza ad un gruppo nazifascista, né la condivisione degli scopi illeciti.

Di tutt’altro avviso sono stati, però, i giudici di legittimità, i quali hanno respinto il ricorso avverso la misura cautelare disposta dal GIP (e già confermata dal Tribunale di Roma), ritenendo i like sui social network penalmente rilevanti e sufficienti le manifestazioni di adesione e le condivisioni per far scattare il reato di istigazione all’odio razziale, per di più quando si tratta di messaggi discriminatori e negazionisti contro gli ebrei (descritti come «veri nemici»), contro la Shoah (definita «la menzogna più madornale che possano aver inculcato») o di irrisione delle vittime dei campi di sterminio. I social, infatti, sono “equiparati al mezzo pubblico” per la loro capacità diffusiva, in quanto un post pubblicato sul web può raggiungere un numero indeterminato di persone, a prescindere dall’account da cui provenga.

I like che l’indagato aveva disseminato sul social network attraverso profili a lui riconducibili rappresentano delle interazioni di approvazione nei confronti di contenuti che, su Facebook, VKontacte e Whatsapp, puntavano a mettere in evidenza una manifestazione di pensiero antisemita e razzista.

Secondo le tesi difensive, non c’erano gli estremi per considerare tali like come prove per valutare la sussistenza di un reato di specie: il fatto di aver messo like non contemplava la possibilità di un incontro fisico con gli autori materiali di post o di articoli antisemiti o razzisti. Tuttavia, la Cassazione ne ha dato una diversa valutazione, tenendo in considerazione l’aspetto riguardante l’algoritmo di Facebook. Infatti, i giudici di legittimità hanno rilevato che i social networks come Facebook considerano rilevanti i like grazie ad un algoritmo che permette di far arrivare un contenuto a molte più persone: «la funzionalità “newsfeed”, ossia il continuo aggiornamento delle notizie e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente è, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio. Sono le interazioni che consentono la visibilità del messaggio ad un numero maggiore di utenti i quali, a loro volta, hanno la possibilità di rilanciarne il contenuto. L’algoritmo scelto dai social network per regolare tale sistema assegna, infatti, un valore maggiore ai post che ricevono più commenti o che sono contrassegnati dal “mi piace” o “like”».

Pertanto, il fatto che l’algoritmo di Facebook si “nutra” di like rappresenta un discrimine rilevante per valutare un comportamento. La diffusione di un post, infatti, è tanto più alta quanto maggiore è la portata di interazioni, commenti e condivisioni. Dunque, una persona che mette un like a un post si rende responsabile della possibilità che quel post o quel commento abbia una maggiore visibilità anche presso altri utenti. In virtù di questo fatto, anche la semplice interazione può essere annoverata tra gli indizi che concorrono alla costruzione dell’accusa per il reato di istigazione all’odio.

La sentenza in commento non rappresenta la prima volta in cui il tema della rilevanza penale dei like è entrato nelle aule dei nostri Tribunali, sebbene i casi – quantomeno quelli editi – siano ancora limitati. Una vicenda analoga a quella esaminata si annovera presso la Procura della Repubblica di Genova, la quale ha contestato il reato di istigazione all’odio razziale ad alcuni utenti Facebook per aver messo un like ad un post contro l’etnia rom. Inoltre, fecero molto scalpore il caso di sette persone incriminate per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.) a causa di un like ad un post Facebook che definiva “fannulloni e assenteisti” il Sindaco e alcuni dipendenti del Comune di San Pietro Vernotico Provincia di Brindisi; e il caso in cui a Parma un uomo veniva rinviato a giudizio per diffamazione aggravata, poiché, nel leggere su un social network una lite tra due donne, aveva messo like al commento nel quale una insultava l’altra e anche il di lei figlio.

Fuori dalle nostre mura domestiche, invece, la prima condanna nota conseguente all’inserimento di un like, è stata inflitta in Svizzera nel 2017 per il reato di diffamazione: un uomo aveva messo un like su un post, pubblicato da altri su Facebook, contro il presidente di un’associazione animalista che conteneva accuse di razzismo, antisemitismo e fascismo. Il Tribunale ha ritenuto che con tale azione l’imputato avesse dapprima approvato il contenuto e indi contribuito a diffondere i commenti alla sua lista di contatti e a renderli accessibili ad un numero maggiore di utenti.

 

 

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