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Inclusione scolastica e sostegno alla disabilità: il nuovo PEI nazionale bocciato dal TAR del Lazio

Attualità - Massimiliano De Falco - 5 Ottobre 2021

Il diritto allo studio si sostanzia nel pieno accesso al percorso formativo e deve essere garantito a tutti, senza prevedere forme di «esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate».

La recentissima sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 del TAR del Lazio ha, così, dichiarato l’illegittimità del decreto interministeriale n. 182/2020, bocciando l’impianto del nuovo modello di PEI nazionale (piano educativo individualizzato per il percorso scolastico degli studenti con disabilità certificata). Il giudice amministrativo ha provveduto, altresì, ad annullare tutte le nuove modalità di determinazione del sostegno didattico in base al cosiddetto debito di funzionamento, ossia in ordine all’entità delle difficoltà riscontrate relativamente alle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e delle condizioni di contesto facilitanti.

Il ricorso, presentato da diverse associazioni di insegnanti e famiglie riunite nel Comitato #NoEsonero, ha trovato accoglimento alla luce dei nodi critici presenti nel D.I. n. 182/2020, che ostano alla promozione delle pari opportunità nei contesti scolastici. Oltre ai rilievi formali (per cui sono state dettate norme generali in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto, anziché – come sarebbe dovuto avvenire – un regolamento) colpiscono i passaggi sostanziali, per cui si è prevista una composizione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità diversa da quella contemplata dalla normativa primaria. Inoltre, è stato disposto l’esonero di discipline (o la possibilità di usufruirne con un orario ridotto) per alcune categorie di studenti con disabilità: questo, peraltro, in contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza.

La formulazione del D.I. n. 182/2020 pare, dunque, sottendere una discriminazione diretta (art. 2, Dir. 2000/78/CE), dal momento che «una persona (lo studente con disabilità) è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga».

Tuttavia, l’aspetto cruciale del ricorso è di natura procedurale. Il d. lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 (recante «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità») statuiva che, prima di individuare il nuovo modello di PEI nazionale, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare – con apposito provvedimento – le modalità di accertamento della disabilità e del profilo di funzionamento. Ebbene, questo preliminare atto di certificazione non è mai stato adottato.

In ragione di ciò, accogliendo le istanze delle associazioni ricorrenti, il Tribunale ha provveduto ad abrogare il nuovo modello di PEI e le linee guida a esso correlate, formalizzando – di fatto – un atto di accusa nei confronti dell’incertezza che, da anni oramai, si rinviene nel mondo della scuola italiana, specie con riguardo agli alunni con disabilità. Sul punto, giova evidenziare come la sentenza del TAR sia assistita da efficacia erga omnes (verso tutte le Istituzioni scolastiche e a favore di tutte le famiglie), avendo a oggetto un regolamento attuativo di una fonte primaria, quale è il Decreto Interministeriale.

Dacché, a poche settimane dalla compilazione del nuovo modello (a cui i docenti hanno già dedicato molte ore di lavoro e formazione), il vuoto normativo scaturente dalla caducazione del D.I. n. 182/2020 desta una serie di perplessità negli attori dell’inclusione scolastica, che dovranno adattarsi tanto alla pronuncia del giudice amministrativo, quanto alle esigenze delle situazioni concrete degli alunni con disabilità.

Tempestiva è stata la replica del Ministero, che, a tre giorni dalla sentenza del Tribunale, ha fornito indicazioni operative per fugare i dubbi delle parti interessate, sia in riferimento agli adempimenti relativi processi di inclusione degli alunni con disabilità, sia alle modalità di redazione dei PEI per l’anno scolastico in corso. La nota ministeriale chiarisce che le scuole potranno ricorrere alla modulistica già adottata in passato (ai sensi della disciplina previgente, ex d. lgs. 66/2017), riadattata in funzione dei citati motivi di censura del ricorso. In questa fase – sottolinea la nota – è fondamentale redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini previsti dall’art. 7, co. 2, lett. g), d. lgs. n. 66/2017 e, quindi, «non oltre il mese di ottobre».

In attesa della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato – a cui, con ogni probabilità, si rivolgerà il Ministero – le scuole dovranno rispettare la sentenza del TAR, all’interno di un quadro reso ancor più complesso dal fatto che le lezioni sono ormai ripartite e che le risorse sono state già assegnate.

Speriamo che i tempi siano celeri affinché agli studenti e alle studentesse con disabilità sia garantito l’esercizio del diritto allo studio, in modo pieno e in condizione di uguaglianza con gli altri.

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