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Discriminazioni: condannato il Ministero dell’Interno per il Bando UNRRA 2019

Giurisprudenza - Gianluigi Pezzini - 24 Ottobre 2020

Il Tribunale di Milano con la sentenza del 28 luglio 2020 ha accolto il ricorso ex art. 702bis c.p.c. presentato da ASGIAssociazione per gli studi Giuridici sull’immigrazione, ANPAvvocati per Niente Onlus e NAGA – Associazione volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, al fine di ottenere l’accertamento del carattere discriminatorio dei criteri di scelta dell’avviso pubblico U.N.R.R.A. del 12 giugno 2019.

L’ U.N.R.R.A.  – United Nations Relief and Rehabilitation Administration, è un’organizzazione umanitaria internazionale, istituita nel 1943 per fornire aiuto e assistenza immediati ai paesi più colpiti dalla Seconda Guerram Mondiale. Il 12 novembre 1947, nell’accordo stipulato tra il Governo italiano e l’U.N.R.R.A. e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, veniva stabilito l’impiego della Riserva U.N.R.R.A. e cioè di quanto raccolto nel fondo attraverso <<i proventi derivanti dalla vendita, affitto o altro trasferimento dei rifornimenti e dei servizi forniti dall’U.N.R.R.A.>> per una serie determinata di destinazioni, fra le quali l’esecuzione di progetti finalizzati a scopi di assistenza e riabilitazione.
Il D.P.C.M.  20 ottobre 1994, n. 755 ha definito i criteri da adottare per la gestione del patrimonio, le aree e i destinatari dell’intervento. In particolare, l’art. 3 del DPCM citato ha previsto che i progetti siano orientati a favore di persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare: minori, giovani, anziani, persone con disabilità, emarginati, famiglia, tossicodipendenti, stranieri, nomadi.

La competenza a gestire il Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno e, specificamente, al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
Il Ministro dell’Interno stabilisce, all’inizio di ogni anno, gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, attraverso l’emanazione di una direttiva che indica le modalità per la concessione dei contributi nonché i criteri di attribuzione degli stessi. Sulla base della direttiva, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione emana una circolare indirizzata a tutti i Prefetti,  indicando le caratteristiche attese dei progetti.

Con avviso pubblico del 12 giugno 2019, in attuazione della Direttiva ministeriale del 10 aprile 2019, si era previsto che il patrimonio di Euro 1.800.000 del Fondo Lire UNRRA fosse destinato con carattere prioritario a programmi socio assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani.

Solo con la modifica del 30 luglio 201 il Ministero dell’interno ha riscritto il bando, prevedendo la possibilità che i fondi siano destinati anche a stranieri titolari della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno.

La decisione di accoglimento che si segnala è interessante per due profili.

Il giudice di merito, preliminarmente, ha rilevato come le associazioni ricorrenti, in quanto iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 del d.lgs. 215/2003, godano di piena legittimazione attiva per il contrasto a tutte le discriminazioni basate sull’etnia, nel caso in cui i soggetti lesi non siano direttamente e immediatamente individuabili.

Altresì, ha evidenziato l’attualità dell’interesse ad agire delle associazioni ricorrenti anche dopo la correzione del bando: infatti la rimozione delle disposizioni aventi portata discriminatorio non vanifica l’azione sotto il profilo sia dell’accertamento della natura discriminatoria degli originari provvedimenti del Ministero dell’Interno, sia delle conseguenti pretese.

Pertanto, il Giudice accertando la natura discriminatoria dell’avviso pubblico ha condannato il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese legali.

La decisione impone alle Amministrazioni particolare attenzione nell’evitare criteri selettivi  discriminatori in quanto, anche rimuovendoli, al giudice non è precluso l’accertamento della natura discriminatoria degli stessi con tutte le conseguenze che ne possono derivare, anche in ordine alla responsabilità contabile per chi abbia causato il danno alla p.a. con la propria condotta.

Per approfondire

Testo della decisione

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